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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Veneto 2 aprile 2021, n. 434

Appalti pubblici - Comunicazione di avvenuta esclusione dalla gara - Articolo 76, Dlgs 50/2016 - Lex specialis di gara - Requisito di capacità professionale - Articolo 83, Dlgs 50/2016 - Prova del possesso - Allegazione di tre contratti con la pubblica Amministrazione - Concorrente che allega due contratti con la P.a. e uno con una società in house - Esclusione dalla gara - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Società in house (N.d.R.: articolo 5, Dlgs 50/2016) - Inclusione nel concetto di "pubblica Amministrazione" - Legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo 1, comma 2 - Sussistenza - Società in house come "Amministrazione aggiudicatrice" - Articolo 3, Dlgs 50/2016 - Sussistenza

La nozione di "pubblica Amministrazione" comprende anche le società in house in quanto articolazioni in senso sostanziale della pubblica Amministrazione da cui promanano.
Il principio è stato affermato dal Tar Veneto nella sentenza 2 aprile 2021, n. 434 che ha annullato l'esclusione da una gara bandita dalla Provincia per dei servizi assicurativi. Tra i requisiti di capacità professionale richiesti ai concorrenti ex articolo 83, Dlgs 50/2016 c'era quello di presentare tre passati contratti con la "pubblica Amministrazione" nella materia oggetto di gara. La società esclusa aveva presentato due contratti con la P.a. e un contratto stipulato con una società in house. La Provincia aveva ritenuto non rispettato il requisito perché la società in house non è una "pubblica Amministrazione" ex articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001.
I Giudici veneti hanno però ribattuto che la definizione di P.a. ex Dlgs 165/2001 non è l'unica perché ne esiste anche una nozione molto più ampia prevista dalla normativa nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica (articolo 1, comma 2, legge 196/2009) che intende per "Amministrazioni pubbliche" gli enti e i soggetti indicati a fini statistici in appositi elenchi approvati dall'Istat con proprio provvedimento. In questo caso si prescinde totalmente dalla natura giuridica pubblica o privata dei soggetti interessati, e si dà invece prevalenza alle fonti di finanziamento pubbliche ricomprendendo pertanto anche una molteplicità di persone giuridiche private. Ciò vale a maggior ragione per le società in house che costituiscono in realtà articolazioni in senso sostanziale della pubblica Amministrazione da cui promanano. E vista l'ambiguità del concetto di "pubblica Amministrazione" contenuto nel bando, ne va data l'interpretazione più coerente con l'oggetto della gara e col favor partecipationis delle imprese. (FP)

Tar Veneto

Sentenza Tar Veneto 2 aprile 2021, n. 434