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Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 11 febbraio 2013, n. 762

Impianto di compostaggio - Affidamento della gestione - Scelta tra in house e ricorso al mercato - Articolo 23-bis, Dlgs 112/2008 - Normativa restrittiva abrogata - Condizioni previste dall'Ue - Controllo analogo - Discrezionalità - Sussiste

Venuto meno l’articolo 23-bis del Dl 112/2008 che sanciva la “eccezionalità” degli affidamenti in house, la scelta dell’ente locale sul modello organizzativo è diventata discrezionale e quindi sindacabile solo per illogicità o irrazionalità.
È quindi legittima la delibera di affidamento in house di un servizio pubblico, purché motivi e dia conto dei vantaggi di tale modello rispetto alla alternative. Il Consiglio di Stato (sentenza 762/2013) ha così rigettato il ricorso contro l’affidamento diretto della gestione di un impianto di compostaggio, giustificato alla luce del fatto che “la società in house non persegue scopi di lucro e consente una gestione economicamente conveniente e ancillare alla programmazione provinciale, nonchè di ottimizzare le sinergie di settore con vantaggi in termini tariffari per l’utenza”.
La disciplina comunitaria in materia, a differenza del Dl 112/2008 (abrogato a seguito del referendum del 2011), non afferma in maniera univoca alcun obbligo di affidare a terzi sul mercato i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Via libera quindi all’in house purché rispetti il requisito del “controllo analogo” richiesto dall’Ue: i soci pubblici affidatari devono avere il “potere assoluto” di dirigere, coordinare e supervisionare l’attività della società partecipata.

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A seguito dell'abrogazione referendaria dell'articolo 23-bis Dl n. 112/2008, è venuto meno il principio della eccezionalità del modello "in house" per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 11 febbraio 2013, n. 762 rigettando le doglianze di una impresa che aveva impugnato la delibera di affidamento "in house" da parte della Provincia di Bolzano a una società pubblica del servizio rifiuti e depurazione acque. Per i Giudici, in seguito all'abrogazione dell'articolo 23-bis del Dl 112/2008 e alla dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 4 del Dl 138/2011 che aveva riproposto sostanzialmente la disciplina abrogata dal referendum (sentenza 199/2012) è venuto meno il principio della "eccezionalità" dell'affidamento "in house" dei servizi locali di rilevanza economica, principio presente in Italia ma senza riscontro effettivo con la disciplina Ue.
La scelta dell'Ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare l'opzione tra modello "in house" e ricorso al mercato, deve basarsi ora sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, cioè: valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguata istruttoria e motivazione. Se vengono rispettati questi parametri e quelli dell'affidamento "in house" ("controllo analogo" e società 100% pubblica) la scelta dell'Ente è inattaccabile.

Consiglio di Stato

Sentenza 11 febbraio 2013, n. 762