Sentenza Corte di Cassazione 6 maggio 2021, n. 17556
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato presupposto - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Legale rappresentante della società - Imputato del reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente - Conseguenze - Articolo 39, Dlgs 231/2001 - Incompatibilità a rappresentare l'Ente in giudizio - Sussistenza - Notifica degli atti giudiziari - Notifica al legale rappresentante imputato del reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente - Validità - Articolo 43, Dlgs 231/2001 - Sussistenza
Sono valide le notifiche degli atti fatte al legale rappresentante dell'Ente che sia imputato per il reato-presupposto della responsabilità amministrativa della società ex Dlgs 231/2001.
Così la Cassazione nella sentenza 6 maggio 2021, n. 17556 in relazione al reato di contraffazione di marchi industriali commesso dal legale rappresentante di una impresa in Sardegna, reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente (articolo 473, Codice penale in relazione agli articoli 5 e 25-bis, Dlgs 231/2001). La Suprema Corte ha precisato la portata degli articoli 39 e 43 del Dlgs 231/2001.
Se da un lato esiste la incompatibilità (articolo 39, Dlgs 231/2001) del legale rappresentate imputato del reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente a rappresentare in giudizio la società, dall'altro l'articolo 43 del Dlgs 231/2001 non prevede alcuna incompatibilità del legale rappresentante nel ricevere la notificazione degli atti indirizzati alla società. Proprio il secondo comma dell'articolo 43 citato prevede che sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 6 maggio 2021, n. 17556
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