Sentenza Corte di Cassazione 21 febbraio 2022, n. 5869
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Sicurezza sul lavoro - Formazione dei lavoratori - Articoli 36, 37 e 122, Dlgs 81/2008 - Violazione - Infortunio del lavoratore - Reato di lesioni commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Articolo 590 del Codice penale - Sussistenza - Responsabilità ex articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Applicazione delle sanzioni interdittive - Articolo 9, Dlgs 231/2001 - Prescrizione nel termine di cinque anni dalla consumazione del reato - Articolo 22, Dlgs 231/2001 - Contestazione dell'illecito che interrompe la prescrizione - Articolo 59, Dlgs 231/2001 - Decreto a giudizio emesso nel procedimento penale a carico del titolare dell'azienda diverso dal procedimento penale relativo alla responsabilità 231 - Idoneità a interrompere la prescrizione - Insussistenza
Il rinvio a giudizio del legale rappresentante nel processo penale diverso da quello relativo alla "responsabilità 231" dell'azienda non basta per interrompere la prescrizione delle sanzioni ex Dlgs 231/2001.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 21 febbraio 2022, n. 5869) nell'accogliere un motivo di ricorso presentato contro una sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli aveva condannato un'azienda, responsabile delle lesioni gravissime riportate da un dipendente a seguito di infortunio in violazione del "Tu Sicurezza", a sanzioni pecuniarie e interdittive ai sensi del Dlgs 231/2001.
La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso con il quale è stato eccepita la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale sancito dall'articolo 22 del Dlgs 231/2001. Il consolidato principio secondo il quale, in ambito di responsabilità 231, la richiesta di rinvio a giudizio interrompe la prescrizione (e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza), non è applicabile quando tale richiesta, invece che essere relativa al processo sulle sanzioni amministrative da reato ex Dlgs 231/2001, riguarda invece il diverso processo penale svolto a carico del titolare dell'azienda.
Considerato che nel caso specifico l’atto di contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, avente il contenuto prescritto dall'articolo 59 del Dlgs 231/2001, era stato contestato nel 2015 - rispetto a un reato presupposto consumato nel 2008 - la Cassazione ha deciso di annullare, senza rinvio, la sentenza di condanna. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 21 febbraio 2022, n. 5869
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