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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 14 maggio 2021, n. 5709

Rifiuti - Veicoli fuori uso - Impianto di autodemolizione e rottamazione - Autorizzazione - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Impianto situato in area non idonea - Richiesta di delocalizzazione dell'impianto - Allegato I, Dlgs 209/2003 - Obbligo per l'Amministrazione di provvedere alla delocalizzazione - Insussistenza - Obbligo di rispondere all'istanza di delocalizzazione presentata - Sussistenza

Sebbene non esista un obbligo per la P.a. di delocalizzare un impianto trattamento veicoli fuori uso regolarmente autorizzato, all'istanza del privato che chiede lo spostamento la P.a. deve rispondere.
Lo ha deciso il Tar Lazio nella sentenza 14 maggio 2021, n. 5709 accogliendo il ricorso di un cittadino di un Comune che chiedeva agli Enti competenti di delocalizzare un impianto di autodemolizione e rottamazione dei veicoli fuori uso, regolarmente autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del Dlgs 152/2006. La richiesta di delocalizzare l'impianto di autodemolizione era effettuata ai sensi del punto 1.2 dell'allegato I al Dlgs 209/2003 sulla gestione dei veicoli fuori uso. Per l'istante l'impianto ricadrebbe in area non idonea e vi sarebbe l'obbligo per la P.a. di rilocalizzarlo. L'Amministrazione regionale non rispondeva all'istanza, di qui il ricorso.
I Giudici laziali hanno ricordato che il punto 1.2 dell'allegato 1 al Dlgs 209/2003 prevede che "le Regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando a tal fine appositi strumenti di agevolazione". Si tratta di una misura di natura "agevolativa", non coattiva. Se la Regione, come nel caso di specie, non ha ancora esercitato il suo potere di pianificazione e regolamentazione e il ricorrente non ha indicato luoghi alternativi dove collocare l'impianto, la natura discrezionale della fattispecie normativa comporta che fermo restando l'obbligo per la P.a. di rispondere alla domanda, non esiste l'obbligo di una risposta positiva all'istanza. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 14 maggio 2021, n. 5709