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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 1 giugno 2021, n. 21522

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Lesioni personali colpose gravissime e omessa adozione di cautele antinfortunistiche ex articoli 590, 583 comma 2 e 451 Codice penale - Reato commesso nell’interesse o vantaggio dell’Ente ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 231/2001 - Interesse o vantaggio quali criteri di imputazione alternativi - Legittimità - Sussistenza - Definizione di datore di lavoro ex articolo 2, comma 1, lettera b) del Dlgs 81/2008 - Qualifica di datore per i componenti del Consiglio di Amministrazione - Eccezioni - Società di capitali e delega della posizione di garanzia in tema di obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Legittimità - Sussistenza - Concorso formale tra il reato di omessa adozione di cautele antinfortunistiche ex articolo 451 Codice penale e le contravvenzioni di cui al Dlgs 81/2008 - Legittimità - Sussistenza

La responsabilità dell’Ente di cui al Dlgs 231/2001 può derivare alternativamente da una condotta dell’autore del reato presupposto posta nell’interesse dell’Ente o a vantaggio dello stesso.
Con sentenza 1 giugno 2021, n. 21522 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione si pronuncia in tema di responsabilità dell’Ente dipendente da reato presupposto, nella specie reato di lesioni personali colpose gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche ex articoli 590, 583, comma 2 e 451 Codice penale. La Corte evidenzia il carattere alternativo dei concetti giuridici di cui all’articolo 5 del Dlgs 231/2001 ben potendo avvenire che il reato sia commesso nell’interesse dell’Ente, senza che vi sia in concreto un corrispondente vantaggio. Se il requisito dell’interesse ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento, agisce consapevolmente allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica, quale il risparmio sui costi in materia di prevenzione, il requisito del vantaggio deve ritenersi integrato quando l’autore del reato, agendo per conto dell’Ente e pur non volendo l’evento, viola sistematicamente le disposizioni normative in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e una conseguente massimizzazione del profitto.
Nel caso di specie, interessante un'azienda lombarda, i Giudici ritengono integrati entrambi i criteri di imputazione: interesse alla massimizzazione del profitto perseguito dalla politica aziendale in materia di prevenzione (“avendo l'imprenditore consapevolmente scelto di utilizzare l'apparecchiatura nel ciclo produttivo, prima dell'intervento del collaudo definitivo, imprescindibile requisito di sicurezza, al fine di far fronte 'ai crescenti ordinativi', non altrimenti soddisfacibili”) e vantaggio conseguito quale riduzione dei tempi di lavorazione e risparmio dei costi per gli interventi necessari, tra cui la formazione ed informazione dei dipendenti. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 1 giugno 2021, n. 21522