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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 26 maggio 2021, n. 20810

Sicurezza sul lavoro - Cantiere edile - Presenza di più imprese nello stesso sito - Morte di un lavoratore causata da un contatto con linea elettrica aerea - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Violazione dei compiti di "alta vigilanza" spettanti al Cse in merito alla corretta osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento - Obbligo di verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni di loro interesse - Omessa valutazione del rischio interferenziale - Violazione delle disposizioni dell’articolo 92, Dlgs 81/2008 - Sussistenza

Nei cantieri edili al coordinatore per l'esecuzione dei lavori spettano compiti di "alta vigilanza" sulla corretta osservanza, da parte delle imprese operanti, delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento. La Corte di Cassazione con sentenza 26 maggio 2021, n. 20810 ha ribadito che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Cse) ex articolo 89, Dlgs 81/2008, è tenuto a valutare il rischio interferenziale tra le imprese che operano nel medesimo cantiere (anche se non contemporaneamente) e verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni di loro interesse contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (Psc), secondo quanto disposto dall'articolo 92, Dlgs 81/2008. Nel caso di specie il coordinatore nel redarre il Psc non aveva tenuto conto delle specifiche lavorazione che dovevano essere effettuate nel cantiere, e delle modalità operative da adottare per evitare problemi di sicurezza. Non aveva inoltre previsto specifici provvedimenti a fronte della presenza di un lavoratore in nero, non qualificato e non formato, al quale peraltro erano stati affidati lavori essenziali per la realizzazione dell'opera, caratterizzati da un’alta esposizione al rischio. I Giudici della Suprema corte hanno ritenuto responsabile l'imputato lombardo per la morte di un lavoratore in nero a seguito di contatto con la linea elettrica area a media tensione con parti attive non protette o comunque non sufficientemente protette e non a distanza di sicurezza, mentre si trovava nel cestello della piattaforma aerea elevabile per i lavori non elettrici in quota. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 26 maggio 2021, n. 20810