Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 17 gennaio 2020, n. 1683

Sicurezza sul lavoro - Cantiere edile - Infortunio del lavoratore - Reato di lesioni ex articolo 590, codice penale - Individuazione dei garanti - Responsabilità del preposto - Omessa vigilanza - Articoli 2 e 19, Dlgs 81/2008 - Mancata garanzia di situazioni di sicurezza - Accettazione da parte del preposto di situazioni contra legem - Sussistenza

In capo al preposto vige l'obbligo di sovrintendere all'attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. La Corte di Cassazione con sentenza 17 gennaio 2020, n. 1683 ha ricordato che il preposto quale soggetto deputato alla gestione del rischio, nell'esercizio dei compiti di vigilanza che gli sono stati affidati, è tenuto a scongiurare dei comportamenti particolarmente pericolosi per gli addetti, anche se suggeriti dalla società, e a predisporre le opportune precauzioni per garantire la sicurezza durante le fasi lavorative oltre a sorvegliare l'operato dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 19, Dlgs 81/2008. La stessa Corte nella fattispecie in oggetto ha riaffermato il principio secondo il quale nelle strutture aziendali complesse, ai fini dell'individuazione dei garanti, si fa riferimento al preposto come a colui espressamente deputato alla gestione del rischio durante l'esecuzione della prestazione lavorativa, al dirigente per il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa, al datore di lavoro per incidenti dipendenti da scelte gestionali di fondo. I Giudici della Corte Suprema hanno ritenuto colpevole l'imputato lombardo per l’infortunio occorso al lavoratore di un cantiere edile, che aveva imbracato tre casseforme con fasce in tessuto e che durante le operazioni di sollevamento scivolavano a causa dell'inidonea modalità di imbracatura, mediante l'uso di tali fasce e non tramite ganci o brache di sollevamento.

Corte di Cassazione

Sentenza 17 gennaio 2020, n. 1683