Sentenza Corte di Cassazione 2 luglio 2021, n. 18810
Aria - Immissioni intollerabili nell'atmosfera - Articolo 844, Codice civile - Polveri derivanti dall'attività di uno stabilimento siderurgico - Responsabilità civile per fatto dannoso altrui - Articolo 2043, Codice civile - Compromissione del godimento diritto di proprietà delle abitazioni circostanti - Anche in assenza di danni materiali agli edifici o deprezzamento commerciale degli stessi - Sussistenza - Ragioni - Perdita delle oggettive possibilità di godimento che l'immobile sarebbe in grado di offrire in assenza delle emissioni - Risarcimento del danno patrimoniale - Legittimità - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza contiene dei refusi. Si riporta il dato testuale ritenendo arbitrario apportarvi correzioni.
Il risarcimento per mancato godimento del diritto di proprietà per le emissioni nocive di un impianto produttivo, sussiste anche in assenza di danni agli edifici o deprezzamento economico delle case.
La Cassazione civile (sentenza 2 luglio 2021, n. 18810) ha confermato i risarcimenti disposti dal Tribunale chiesti da una serie di cittadini per il mancato godimento dei propri immobili a causa delle emissioni intollerabili di polveri nell'aria da uno stabilimento siderurgico in Puglia. I Giudici hanno riconosciuto la legittimità del risarcimento da fatto illecito ex articolo 2043, Codice civile sancendo che le emissioni in atmosfera dell'impianto avevano compromesso il pieno godimento del diritto di proprietà degli immobili (impossibilità di apertura delle finestre, diritto di arieggiare le case). E questo a prescindere da danni materiali agli edifici o danni da deprezzamento commerciale degli immobili o danni alla salute.
Non è in questione qui, afferma la Cassazione, un danno non patrimoniale conseguente all'illecito per lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione, quanto di un danno patrimoniale di tipo diverso da quello relativo ai danni materiali agli edifici o al deprezzamento degli immobili (quindi danno emergente quale spesa ripristinatoria o lucro cessante quale perdita dei frutti della cosa): si tratta della perdita delle oggettive potenzialità di godimento dell'immobile che, in mancanza delle immissioni illecite, gli immobili per loro stessa destinazione sarebbero in grado di offrire. Un danno economicamente valutabile. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 2 luglio 2021, n. 18810
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