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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 27 settembre 2011, n. 34896

Molestie olfattive - Reato ex articolo 674 C.p. - Configurabilità - Impianti dotati di autorizzazione alle emissioni - Rientrano

Non esistendo una normativa che prevede valori limite tabellari in materia di odori, il reato ex articolo 674, Codice penale (getto pericoloso di cose) è configurabile nel caso di "molestie olfattive" provenienti da impianto anche munito di autorizzazione alle emissioni.
La Cassazione nella sentenza 27 settembre 2011, n. 34896 ribadisce che l'evento del reato ex articolo 674, C.p. consiste nella molestia, in specie causata da emissioni di gas, fumi o vapori accertata secondo l'idoneo parametro legale della "stretta tollerabilità" anche nel caso di impianto con autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non esistendo una normativa statale in materia di odori.
In caso di impianti autorizzati, se vi sono limiti tabellari fissati dalla legge, il reato ex articolo 674, C.p. c'è solo se le emissioni superano tali valori e siano in concreto idonee ad arrecare molestia. Se non vi sono tali limiti — come per le molestie olfattive — il reato sussiste se le emissioni hanno carattere effettivamente molesto, secondo una valutazione spettante al Giudice penale.

Corte di Cassazione

Sentenza 27 settembre 2011, n. 34896