Sentenza Corte di Cassazione 13 luglio 2021, n. 26569
Rifiuti - Residui vegetali di azienda agricola - Combustione senza titolo abilitativo nel luogo di produzione in assenza delle condizioni giustificative ex articolo 182, comma 6-bis del Dlgs 152/2006 - Reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Combustione di residui urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi (giardini, parchi, aree cimiteriali) - Illecito di cui all'articolo 255 del Dlgs 152/2006 - Differenze - Inapplicabilità ai residui vegetali delle disposizioni ex articolo 256-bis, comma 6 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza
La combustione non autorizzata di residui vegetali integra illeciti ambientali differenti a seconda della provenienza dei rifiuti, quale rifiuti urbani o speciali ai sensi degli articoli 183 e 184 del Dlgs 152/2006.
Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione terza, con sentenza n. 26569/2021 in tema di combustione di residui vegetali. In particolare, sottolinea la Corte, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006, punito con la sanzione dell'arresto o dell'ammenda, l'abbruciamento di residui vegetali, ovvero di materiale agricolo o forestale, effettuato nel luogo di produzione senza titolo abilitativo nell'ambito di attività produttive. Configura invece l'illecito di cui all'articolo 255 del Dlgs 152/2006, punito con una più lieve sanzione amministrativa, la fattispecie di abbruciamento di residui vegetali urbani, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi. Con riferimento ai residui vegetali, deve in ogni caso escludersi l'applicazione del reato di combustione illecita di rifiuti di cui all'articolo 256-bis del Dlgs 152/2006, per espressa indicazione normativa (articolo 256-bis, comma 6 del Dlgs 152/2006).
Nella specie, il rappresentante legale di un'azienda agricola del bresciano veniva condannato ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006 per la condotta di combustione non autorizzata di ramaglie di ulivi, quali rifiuti speciali non pericolosi, non avendo l'imputato fornito la prova liberatoria di cui all'articolo 182, comma 6-bis del Dlgs 152/2006 (abbruciamento giornaliero di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro). (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 13 luglio 2021, n. 26569
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