Sentenza Corte di Cassazione 6 luglio 2018, n. 30625
Rifiuti - Smaltimento illecito di residui vegetali tramite incenerimento a terra - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Esclusione da responsabilità penale - Articolo 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Limiti - Effettuazione dell'abbruciamento in periodi non soggetti a rischio incendi come individuato dalla Regione - Necessità - Onere della prova delle condizioni della liceità del comportamento in capo al soggetto agente - Sussistenza
L'abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali non configura il reato di gestione illecita di rifiuti solo se viene effettuato fuori dai periodi di divieto previsti dalle Regioni.
Confermato dalla Cassazione (sentenza 6 luglio 2018, n. 30625) il tenore dell'articolo 182, comma 6-bis del Dlgs 152/2006 che consente l'abbruciamento di scarti vegetali alle rigorose condizioni ivi previste (piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) a patto che tale attività non sia svolta nei periodi dichiarati dalle Regioni "a rischio incendi".
L'imputato, residente in Campania, effettuava senza alcuna autorizzazione un'attività di smaltimento mediante incenerimento a terra di scarti vegetali in violazione dell'articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006. Ai sensi dell'articolo 182, comma 6-bis del Dlgs 152/2006 l'abbruciamento dei residui vegetali è ammesso solo se effettuato in periodi che non sono dichiarati dalla Regione ad alto rischio incendi. In caso contrario scatta la gestione illecita di rifiuti (non operando in questo caso per espressa previsione normativa il reato di combustione illecita di rifiuti ex articolo 256-bis, Dlgs 152/2006).
Corte di Cassazione
Sentenza 6 luglio 2018, n. 30625
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