Decreto direttoriale Mite 19 luglio 2021, n. 113
Valutazione di interventi e opere diverse da quelli di cui all'articolo 242-ter, comma 1, Dlgs 152/2006 da realizzare nei siti di interesse nazionale oggetto di bonifica - Modulistica per le istanze e documentazione da allegare - Articolo 242-ter comma 3, Dlgs 152/2006
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero della transizione ecologica
Decreto direttoriale 19 luglio 2021, n. 113
(Pubblicato sul sito istituzionale del Mite il 19 luglio 2021)
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare gli articoli 2 e 3;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante "Nuovi interventi in campo ambientale";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e in particolare i commi 1-bis e 3 dell'articolo 242-ter relativo agli interventi e opere nei siti oggetto di bonifica;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", e in particolare l'articolo 32, comma l, che ha disposto che gli "obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", e in particolare l'articolo 25 relativo alle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, e successive modificazioni, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";
Visto, in particolare, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2019 che regolamenta la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto della Direzione generale per il risanamento ambientale 30 marzo 2021, n. 46, recante "Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, da effettuare in aree ricomprese in siti di interesse nazionale, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo";
Ritenuto opportuno fornire indicazioni in merito ai contenuti delle istanze per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per consentire la corretta ed esaustiva formulazione delle medesime e per garantirne la procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti, nei seguenti casi:
a) per la realizzazione di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, al fine di valutare che le attività di scavo siano effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte quarta e della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori (articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017);
b) per la realizzazione di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, al fine di valutare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 242-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006);
Decreta
Articolo unico
1. Sono adottati nell'allegato A il formato dell'istanza da presentare al Ministero della transizione ecologica per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nell'allegato B i contenuti minimi della documentazione tecnica da fornire, nei seguenti casi:
a) per la realizzazione di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, al fine di valutare che le attività di scavo siano effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del titolo V, della parte quarta e della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori (articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017);
b) per la realizzazione di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, al fine di valutare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 242-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006).
2. Qualora la valutazione per la realizzazione di interventi ed opere di cui al comma 1 è svolta nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta, in detti ambiti, solo la documentazione di cui all'allegato B.
3. La modulistica approvata con il presente decreto è aggiornata periodicamente, alla luce dell'esperienza maturata in fase di applicazione.
4. Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, ai fini della pubblica consultazione.
Allegato A
Istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del Dlgs 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Dpr 120/2017, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo
Allegato B
Informazioni minime da fornire ai fini della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del Dlgs 152/2006, in merito a interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Dpr 120/2017, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo
