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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 settembre 2021, n. 33088

Rifiuti - Sottoprodotti di originale animale (Soa) - Esclusione dal regime dei rifiuti e sottoposizione esclusiva al regolamento 1069/2009/Ce - Qualifica come sottoprodotti - Necessità - Articolo 183, comma 1, lettera b), Dlgs 152/2006 - Invio allo smaltimento - Sottoposizione alla disciplina in materia di rifiuti - Sussistenza - Allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per lo smaltimento non autorizzato - Reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Articolo 452-quaterdecies, C.p. - Sussistenza - Differenza con il reato di associazione per delinquere di cui all'articolo 416, C.p. - Sussistenza

Il produttore che si disfa di Soa attraverso più sversamenti illeciti avvenuti in un significativo lasso temporale commette il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
A confermarlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza 33088/2021, ha rigettato il ricorso presentato contro un'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Brindisi ha convalidato la misura degli arresti domiciliari per un soggetto accusato dei delitti di cui agli articoli 416 C.p. (Associazione per delinquere) e 452-quaterdecies C.p. (Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti).
Al ricorrente in giudizio, accusato di aver smaltito in maniera illecita su un proprio terreno ingenti quantitativi di sostanza ematica di origine animale prelevata da impianti di macellazione, la Suprema Corte ha ricordato preliminarmente che i Soa possono essere sottratti alla disciplina in materia di rifiuti – per essere soggetti esclusivamente al regolamento 1774/2002/Ce – solo quando qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 183 del Dlgs 152/2006, mentre restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti (e al relativo quadro sanzionatorio) in ogni altro caso in cui il produttore si disfi degli stessi per destinarli allo smaltimento.
Sotto altro aspetto, la Cassazione conferma anche l'imputazione in concorso delle due fattispecie criminose contestate, ovvero l'associazione per delinquere (ex articolo 416, C.p.) e il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-quaterdecies, C.p.), considerata la differente natura dei due reati, "laddove si ponga mente al fatto che il delitto associativo trascende la realizzazione del singolo delitto scopo". (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 7 settembre 2021, n. 33088