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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 3 settembre 2021, n. 1327

Rifiuti urbani - Servizio pubblico - Articolo 112, Dlgs 267/2000 - Raccolta differenziata di rifiuti speciali di vetro, carta e plastica da presidi ospedalieri - Articolo 2, lettera g, punto 3 e articolo 5, Dpr 254/2003 - Assimilazione ope legis - Vigenza - Sussistenza - Articolo 227, Dlgs 152/2006 - Salvezza del Dpr 254/2003 - Sussistenza - Assenza di dichiarazione comunale che abbia dichiarato l’assimilazione dei rifiuti speciali - Irrilevanza

L'assimilazione "ope legis" dei rifiuti speciali sanitari ai rifiuti urbani ex Dpr 254/2003, secondo il Tar della Puglia, è tuttora vigente su precisa disposizione del Dlgs 152/2006.
Il Tar della Puglia (sentenza 3 settembre 2021, n. 1327) ha così deciso di accogliere il ricorso presentato dall'Asl di Brindisi, accertando e dichiarando l'obbligo (con rimborso delle spese sostenute per l'arretrato), in solido tra Comune e gestore del servizio pubblico, di provvedere alla raccolta del materiale vetroso, carta e plastica proveniente da un presidio ospedaliero della cittadina pugliese, in conformità a quanto indicato al punto 4 dell'allegato I del Dpr 254/2003.
Il combinato disposto del Dpr 254/2003 (Rifiuti sanitari), del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) e del Dlgs 267/2000 (Tu Enti locali), afferma il Giudice amministrativo, ha effettuato ex lege l'assimilazione dei rifiuti speciali sanitari di cui all’articolo 2, punto 3, lettera g) (ovvero "vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, (…) nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani (…)") ai rifiuti urbani. Tale assimilazione "ope legis", tuttora vigente in quanto l'intero Dpr 254/2003 è fatto salvo dall'articolo 227 del Dlgs 152/2006, rende "del tutto irrilevante" la circostanza che il Comune non abbia dichiarato l'assimilazione dei suddetti rifiuti speciali. (AG)

Tar Puglia

Sentenza 3 settembre 2021, n. 1327