Sentenza Tar Sicilia 14 dicembre 2016, n. 3239
Rifiuti urbani - Servizio di raccolta e trasporto - Ordinanza contingibile e urgente - Articolo 54, Dlgs 267/2000 - Rapporti economici - Definizione in via autoritativa e definitiva - Clausola di invariabilità del corrispettivo - Illegittimità
La definizione in via autoritativa e definitiva dell'importo dei canoni da corrispondere al gestore, al quale in Sindaco ha ordinato in via urgente di raccogliere e trasportare i rifiuti urbani, è illegittima.
Il Tar della Sicilia (sentenza 3239/2016) ha così accolto il ricorso presentato da un soggetto privato al quale il Comune aveva ordinato (ex articolo 54, Dlgs 267/2000), previa manifestazione di disponibilità, lo svolgimento della raccolta e del trasporto degli Rsu per il periodo occorrente al subentro del nuovo gestore individuato tramite gara, rinviando per corrispettivo e condizioni al progetto di gara.
La clausola di invariabilità del corrispettivo, in quanto contenuta in tale "accordo integrativo" - e quindi in un'area "residuale a spessore eminentemente discrezionale" - dell'ordinanza comunale, è però illegittima secondo il Tar perché viola l'obbligo di prevedere una clausola di revisione periodica del prezzo per tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, che ha natura imperativa e quindi prevale sulla regolamentazione "pattizia".
Nel caso specifico il sistema transitorio era stato reiterato per diversi anni, con l'evidente compromissione dei principi comunitari di trasparenza e concorrenzialità.
Tar Sicilia
Sentenza 14 dicembre 2016, n. 3239
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