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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 12 ottobre 2021, n. 27865

Rifiuti - Tassa sui rifiuti (N.d.R.: articolo 1, comma 641, legge 147/2013) - Presupposti - Possesso di aree o immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani - Esenzione o riduzione in relazione alle aree produttive di rifiuti speciali - Articolo 62, Dlgs 507/1993 - Diritto all'esenzione - Onere probatorio a carico del contribuente - Sussistenza

Il diritto alla riduzione della tassa rifiuti per i luoghi ove si producono esclusivamente rifiuti speciali va sempre dimostrato dal contribuente non potendo essere dedotto dal Giudice.
Un principio consolidato quello ribadito dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione nella ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27865 in relazione alla Tia e alla Tares (ma il principio è applicabile anche alla odierna Tari ex legge 147/2013) dovuta da una impresa in relazione al locale dove svolge l'attività di autodemolizioni e in relazione al quale l'impresa dichiarava di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti direttamente dalla società stessa.
I Supremi Giudici, ribaltando il giudizio della Commissione tributaria, hanno rimarcato che ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 2, Dlgs 507/1993 a carico del possessore di immobili esiste una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicché spetta al contribuente indicare le ragioni per l'esenzione o riduzione del tributo. Se alla P.A. spetta provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato un onere d'informazione documentata, per ottenere l'esclusione delle aree dalla superficie tassabile. In caso di omessa denuncia e omessa documentazione (come nel caso di specie) l'esenzione non può essere applicata. (FP)

Corte di Cassazione

Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27865