Rumore
Normativa Vigente

Decisione Commissione Ue 2021/1967/Ue

Archivio dati obbligatorio e meccanismo digitale obbligatorio di scambio informazioni - Attuazione direttiva 2002/49/Ce rumore ambientale

N.d.R.: la presente decisione si applica, ai sensi dell'articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Decisione di esecuzione 11 novembre 2021, n. 2021/1967/Ue

(Guue 12 novembre 2021 L 400)

Decisione di esecuzione (Ue) 2021/1967 della Commissione dell'11 novembre 2021 che istituisce l'archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni in conformità della direttiva 2002/49/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo rilevante ai fini del See

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/49/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'allegato VI, punto 3,

considerando quanto segue:

(1) Dopo le modifiche introdotte nella direttiva 2002/49/Ce dal regolamento (Ce) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio2, la Commissione deve sviluppare un archivio dati obbligatorio e un meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni affinché gli Stati membri possano condividere informazioni sulle mappe acustiche strategiche e le sintesi dei piani d'azione.

(2) Per soddisfare gli obblighi di comunicazione stabiliti dalla direttiva 2002/49/Ce, nel 2007 è stato messo a punto un meccanismo elettronico di comunicazione dei dati sul rumore, vale a dire l'infrastruttura dell'Agenzia europea dell'ambiente per agevolare e migliorare i flussi di dati e informazioni ("Reportnet"). Reportnet è stata aggiornata e perfezionata dalla Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, in cooperazione con gli Stati membri. Dovrebbe far parte dell'infrastruttura europea per l'informazione territoriale che consente alle organizzazioni del settore pubblico di condividere le informazioni territoriali in materia di ambiente, facilita l'accesso del pubblico alle informazioni territoriali in tutta Europa e aiuta a definire le politiche di portata transfrontaliera. Vale per tutti i dati territoriali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio3, che stabilisce obblighi in materia di comunicazione e condivisione dei dati tra le autorità pubbliche mediante un'infrastruttura adeguata. Reportnet è stata quindi ulteriormente sviluppata anche per soddisfare tali obblighi.

(3) Un meccanismo digitale di scambio delle informazioni necessita di un linguaggio comune che consenta all'archivio di gestire e interpretare i dati. Di conseguenza i dati trasferiti o collegati all'archivio dovrebbero avere un formato che soddisfa requisiti molto precisi. Nel contesto dello sviluppo del meccanismo digitale di scambio delle informazioni, l'allegato della presente decisione specifica pertanto il formato dei dati da comunicare alla Commissione attraverso l'archivio dati obbligatorio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/Ce.

(4) L'introduzione del nuovo meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni impone alle autorità competenti degli Stati membri di conformare i loro dati e le loro infrastrutture alle nuove specifiche tecniche. È pertanto necessario concedere agli Stati membri il tempo necessario per tale adeguamento tecnico. Di conseguenza la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/Ce,

 

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Per trasmettere le informazioni di cui alla direttiva 2002/49/Ce gli Stati membri usano come archivio dati obbligatorio, secondo le specifiche di cui all'allegato della presente decisione, la piattaforma elettronica dell'Agenzia europea dell'ambiente per la comunicazione dei dati ambientali e climatici ("Reportnet").

Articolo 2

Reportnet è il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni da usare in applicazione della direttiva 2002/49/Ce.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2021

 

Allegato

Allegato

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Note ufficiali

1

Gu L 189 del 18 luglio 2002, pagina 12.

2

Regolamento (Ue) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (Ce) n. 166/2006 e (Ue) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/Ce, 2004/35/Ce, 2007/2/Ce, 2009/147/Ce e 2010/63/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (Ce) n. 338/97 e (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/Cee del Consiglio (Gu L 170 del 25 giugno 2019, pagina 115).

3

Direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (Gu L 108 del 25 aprile 2007, pagina 1).