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Normativa Vigente

Dm Infrastrutture 12 novembre 2021

Determinazione delle soglie dimensionali degli interventi di particolare complessità o rilevante impatto e degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sottoposti obbligatoriamente a dibattito pubblico - Articolo 46, Dl 77/2021

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Decreto 12 novembre 2021

(Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il 12 novembre 2021)

Soglie dimensionali degli interventi di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2021, n.77, nonché di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Pnrr e del Pnc, che sono sottoposti a obbligatoriamente a dibattito pubblico

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e in particolare, l'rticolo 22 rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76, emanato ai sensi dell'rticolo 22, comma 2, del predetto Codice, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico", e, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere di cui al comma 1 del predetto articolo 22, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627, con il quale, ai sensi dell'rticolo 4, comma 1, del predetto Dpcm 10 maggio 2018, n. 76, è stata costituita la Commissione nazionale per il dibattito pubblico;

Visto il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", ed in particolare l'rticolo 5, secondo il quale il "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" è ridenominato "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'rticolo 5 del citato decreto legge 1° marzo 2021, n. 22;

Visto l'rticolo 46 del decreto-legge 31 marzo 2021, n.77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, con la legge 29 luglio 2021, n.108, con il quale è stabilita, fra altro, la facoltà di individuare, entro sessanta giorni dalla data di sua entrata in vigore, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli interventi di cui all'rticolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Pnrr e del Pnc, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'allegato 1 del sopra citato Dpcm 10 maggio 2018, n. 76;

Vista la proposta pervenuta dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico con nota prot. n. 2770 del 20 settembre 2021, deliberata nella seduta del 6 settembre 2021, così come modificata e integrata con la successiva nota prot. n. 3500 del 27 ottobre 2021;

Decreta

Articolo 1

1. Gli interventi di cui all'rticolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2021, n.77, nonché quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Pnrr e del Pnc, che rientrano nelle soglie dimensionali di cui all'llegato al presente decreto, sono sottoposti obbligatoriamente al dibattito pubblico.

2. L'llegato è parte integrante del presente decreto.

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza, ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Allegato 1

Tipologie di opere Soglie dimensionali
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane aquattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.

Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 400 milioni di euro al netto di Iva del complesso dei contratti previsti.

Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.

Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 400 milioni di euro al netto di Iva del complesso dei contratti previsti

Aeroporti.

Opere i cui lotti costruttivi o funzionali  competano o riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 150 milioni di euro al netto di Iva del complesso dei contratti previsti

Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.

Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di Iva del complesso dei contratti previsti.

Interventi per la difesa del mare delle coste.

Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.

Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.

Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.

Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 200 milioni di euro al netto di Iva del complesso dei contratti previsti.

Elettrodotti aerei.

Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.

Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole.

Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 30 milioni di metri cubi.

Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 3 m3 al secondo.

Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.

Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 100 milioni di euro al netto di Iva, del complesso dei contratti previsti.

Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.

Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di Iva del complesso dei contratti previsti.