Sentenza Corte di Cassazione 18 novembre 2021, n. 42411
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato-presupposto di concorso di persone in truffa ex articoli 416 e 640, Codice penale - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato - Applicabilità della misura alla società e contemporaneamente, per equivalente, al soggetto responsabile del reato-presupposto contestato - Legittimità - Sussistenza - Confisca del profitto del reato ai sensi degli articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001 - Natura sanzionatoria - Sussistenza - Applicabilità per l'intera entità del prezzo o profitto accertato a tutti i concorrenti nel reato - Legittimità - Sussistenza
In caso di responsabilità dell'Ente per reato-presupposto commesso da soggetto apicale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato può colpire insieme società e manager.
Un principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza 18 novembre 2021, n. 42411. La Suprema Corte ha ritenuto legittima la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato-presupposto in via diretta a carico della società e contemporaneamente, per equivalente, a carico del legale rappresentante o della persona fisica che si sia resa responsabile del reato-presupposto contestato (nella specie reato di concorso in truffa, articoli 416 e 640, Codice penale). Aggiungono inoltre i Supremi Giudici che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni costituenti profitto illecito è possibile anche qualora l'impossibilità di reperirli sia anche solo transitoria e reversibile, purché sussistente al momento dell'adozione della misura cautelare.
Infine, respinta la tesi che vede la confisca disciplinata dagli articoli 19 e 53, Dlgs 231/2001 come misura di sicurezza. In realtà in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reato dei manager o dipendenti, la confisca prevista dalla disciplina "231" ha natura sanzionatoria e pertanto nel caso di concorso di persone nel reato può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti che costituisce fatto interno e non ha alcun rilievo penale. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 18 novembre 2021, n. 42411
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