Sentenza Consiglio di Stato 18 novembre 2021, n. 7709
Bonifica siti contaminati - Attività industriale per la produzione di guarnizioni di amianto - Società in liquidazione - Curatela fallimentare - Istanze di permesso di costruire per la realizzazione di complessi residenziali - Scoperta sul sito di rifiuti interrati - Ordinanza del Comune ex articolo 242 del Dlgs 152/2006 di sospensione dei lavori di demolizione - Necessità di indagini ambientali preliminari per accertare la presenza di fattori inquinanti - Sussistenza - Principio "chi inquina paga" - Articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce - Costi per lo smaltimento dei rifiuti presenti su sito inquinato - Soggetto onerato - Produttore iniziale dei rifiuti o detentore (N.d.R.: articolo 183 del Dlgs 152/2006) - Curatore fallimentare quale detentore dell'immobile inquinato - Sussistenza
I costi necessari per lo smaltimento dei rifiuti presenti in un sito inquinato sono a carico del produttore iniziale dei rifiuti o del detentore dei medesimi, quale il curatore fallimentare.
Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza 7709/2021 chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da due società subentrate alla curatela fallimentare di un'azienda in liquidazione del Friuli Venezia Giulia dedita alla produzione di guarnizioni in amianto avverso l'ordinanza sindacale che, ai sensi dell'articolo 242 del Dlgs 152/2006, subordinava le opere di demolizione ed edificazione dell'area all'espletamento di indagini ambientali volte ad accertare la presenza di fattori inquinanti.
Il Collegio, nel rigettare il ricorso, ricorda che ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce, secondo il principio "chi inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti presenti su un sito inquinato sono a carico del produttore iniziale o dei detentori attuali o precedenti dei rifiuti: ciò che rileva è infatti la materiale disponibilità dei beni ovvero la titolarità di un titolo giuridico, quale la proprietà del fondo, che consenta di amministrare il patrimonio in cui sono compresi i beni immobili inquinati. Il Consiglio richiama, in particolare, quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il curatore fallimentare, quale gestore di immobile inquinato, ne acquisisce la qualifica di detentore, con la conseguenza che sullo stesso possono gravare i costi necessari per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito. (IM)
Consiglio di Stato
Sentenza 18 novembre 2021, n. 7709
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