Sentenza Tar Sicilia 21 novembre 2016, n. 2675
Rifiuti - Divieto di abbandono ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Proprietario del sito - Responsabilità per colpa - Richiamo norme civilistiche - Sussistenza
La responsabilità alla bonifica del proprietario di un sito inquinato trova il suo elemento soggettivo nella colpa derivante dall’omissione di accorgimenti e di cautele, anche di ordine civilistico.
Il Tar Sicilia con sentenza 21 novembre 2016, n. 2675 ha richiamato costante giurisprudenza in materia di colpevolezza nell’abbandono di rifiuti (articolo 192, Dlgs 152/2006). L’obbligo di bonifica a carico del proprietario incolpevole di un sito inquinato da terzi, deriva dall’assenza di vigilanza, dall’omissione di accorgimenti e cautele, anche civilistiche.
Nel caso di specie, la società proprietaria di un sito inquinato da bonificare è stata condannata all’obbligo di bonifica, derivante dalla colpa consistente nell’omissione di vigilanza.
Tar Sicilia
Sentenza 21 novembre 2016, n. 2675
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