Dm Transizione ecologica 6 dicembre 2021
Sistema di scambio di quote di emissione di gas serra (Emission trading system) 2021-2030 - Regime delle tariffe per le attività amministrative e ispettive svolte nei confronti dei gestori e operatori aerei - Articolo 46, comma 2, Dlgs 47/2020
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero della transizione ecologica
Decreto 6 dicembre 2021
(Gu 31 dicembre 2021 n. 310)
Il Ministro della transizione ecologica
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze
e
Il Ministro dello sviluppo economico
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica", ridefinendone le competenze;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 13;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
Vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio;
Vista la direttiva 2004/101/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/Ce che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e la direttiva 2008/101/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
Vista la decisione 2004/280/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;
Vista la direttiva 2009/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il regolamento (Ce) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/Ce del Consiglio determinati atti, soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, concernente l'"Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda" e, in particolare, il paragrafo 3.6 dell'allegato I;
Vista la decisione n. 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle missioni di gas a effetto serra entro il 2020;
Visti, il regolamento (Ce) n. 748/2009 della Commissione del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, ed il regolamento (Ce) n. 394/2011 del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (Ce) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del See e dell'Efta;
Visto il regolamento (Ue) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/Ce e n. 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (Ue) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;
Visto il regolamento (Ue) n. 1122/2019 della Commissione del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione;
Vista la decisione (Ue) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 3003/87/Ce;
Visto l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (Ue) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (Ue) 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (Ue) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;
Visto il regolamento (Ue) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/Ce al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;
Vista la direttiva (Ue) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/Ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (Ue) 2015/1814;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/Ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (Ue) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";
Visto in particolare l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che stabilisce che i costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi 1 e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18, all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalità di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico;
Adotta
il seguente decreto:
Articolo 1
Finalità e oggetto
1. Il decreto disciplina le tariffe relative alle attività di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. Le tariffe di cui al comma 1 coprono il costo effettivo dei servizi resi ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono predeterminate e rese pubbliche e sono aggiornate ogni tre anni ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3. Il versamento delle tariffe, di cui al presente decreto, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie ed ispettive.
Articolo 2
Campo e modalità di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti rientranti nella disciplina Eu Ets ai sensi degli allegati I e II al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i pagamenti spettanti a titolo di tariffe sui servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono effettuati attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità, individuata nel "Portale Ets" di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
3. Ai fini della verifica degli standard e dei livelli di qualità della piattaforma di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il Ministero della transizione ecologica adotta gli strumenti di analisi previsti dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con le relative Linee guida.
4. Ciascun gestore di impianti fissi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ovvero ciascun operatore aereo incluso nella lista, relativa all'anno 2021, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, paga la tariffa di euro 350,00 entro il 31 gennaio 2022, dovuta all'utilizzo del sistema telematico di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per il periodo dal 2021 al 2025.
5. In deroga al comma 4, ciascun gestore di impianti fissi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 paga la tariffa di euro 250,00 entro il 31 gennaio 2022, dovuta all'utilizzo del sistema telematico di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; per il periodo dal 2021 al 2025.
Articolo 3
Operatori aerei: piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti, assegnazione e rilascio di quote di emissione, comunicazione delle emissioni
1. Per le attività di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, all'articolo 35, commi 2 e 4, nonché all'articolo 41, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo incluso per la prima volta nella lista degli operatori aerei pubblicata annualmente con delibera del Comitato ETS è tenuto al pagamento, a partire dall'anno 2022 o comunque a partire dall'amo di, inclusione nella suddetta lista, di euro 700,00 entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima delibera. Dall'anno successivo, l'operatore aereo rientra nella procedura di cui al comma 3.
2. Per le attività di cui all'articolo 7, comma 1 e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8, all'articolo 9, all'articolo 10, comma 3 e 4, all'articolo 35, commi 2 e 4, nonché all'articolo 41, commi 3 e 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo incluso nella lista degli operatori aerei pubblicata annualmente con delibera del Comitato Ets e che usufruisce del rilascio di quote di emissione a titolo gratuito, è tenuto al pagamento, a partire dall'anno 2022, di euro 650,00. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Comitato Ets.
3. Per le attività di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, all'articolo 35, commi 2 e 4, nonché all'articolo 41, commi 3 e 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, l'operatore aereo incluso nella lista degli operatori aerei pubblicata annualmente con delibera del Comitato Ets che non usufruisce del rilascio di quote di emissione a titolo gratuito, è tenuto al pagamento, a partire dall'anno 2022 di euro 350,00. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della citata delibera del Comitato Ets.
Articolo 4
Impianti fissi: rilascio modifica è revoca autorizzazione, assegnazione e rilascio quote, piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti, comunicazione emissioni, cessazione o interruzione delle attività
1. Per le attività di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 18, all'articolo 20, commi 2 e 5, nonché all'articolo 21, commi 2 e 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore di un impianto fisso effettua il pagamento di una tariffa unica annuale di ingresso nel sistema Eu Ets pari a euro 750,00, contestualmente alla presentazione della domanda di nuova autorizzazione. Per il suddetto anno, il medesimo gestore è esentato dal pagamento della tariffa di cui al comma 2 ovvero della tariffa di cui al comma 4.
2. Per le attività di cui agli articoli 24, 27, 35, commi 2 e 4, 41, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore dell'impianto fisso che ha diritto all'assegnazione gratuita di quote di emissione effettuata, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022, il pagamento di una, tariffa complessiva pari a euro 700,00. La tariffa è comprensiva degli eventuali aggiornamenti del Piano di monitoraggio ovvero del Piano della metodologia di monitoraggio relativi al periodo al quale si riferisce il pagamento della tariffa.
3. Per le attività istruttorie di cui, agli articoli 19 e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore di un impianto fisso effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a euro 110,00 contestualmente alla presentazione delle relative comunicazioni. Per le attività istruttorie di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il gestore di un impianto fisso effettua il pagamento di una tariffa pari a euro 110,00 contestualmente alla presentazione della relativa comunicazione.
4. Per le, attività di cui all'articolo 35, comma 2 e 4 e all'articolo 41, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 il gestore dell'impianto fisso che non ha diritto all'assegnazione gratuita di quote di emissione o che vi rinunci nel caso ne abbia diritto, esclusi gli impianti di cui all'articolo 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a euro 400,00, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022.
5. Nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la tariffa di cui al comma 2 o quella di cui comma 4 del presente articolo è dovuta dal gestore dell'impianto che presenta istanza ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo prima della comunicazione degli esiti istruttori in misura proporzionale alle mensilità trascorse dal 1° gennaio dell'anno a cui l'istanza si riferisce fino alla data di revoca dell'autorizzazione.
Articolo 5
Impianti di dimensioni ridotte e ridottissime
1. Per le attività istruttorie di impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 31, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 il gestore dell'impianto effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a euro 300,00, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022.
2. Per le attività istruttorie di impianti di dimensioni ridottissime di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ad esclusione degli impianti di cui all'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il gestore dell'impianto effettua il pagamento di una tariffa complessiva pari a euro 250,00, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2022
3. Il gestore di impianto di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è soggetto alle tariffe di cui all'articolo 4 del presente decreto dalla data del rientro in Ets ovvero alle tariffe di cui al comma 1 dalla data di rientro nel nuovo regime.
4. Il gestore di impianto che rientra in Ets ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è soggetto, alle tariffe di cui all'articolo 4 del presente decreto, dalla data del rientro stabilita con apposita delibera del Comitato Ets.
Articolo 6
Attività ispettive
1. Per le attività di ispezione degli impianti fissi di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è previsto un riconoscimento economico da parte del gestore, con le tariffe di cui al comma 3 fino a un massimo di quaranta ore-uomo per le verifiche preliminari e di trenta ore-uomo per le verifiche in sito.
2. Le attività ispettive e le relative verifiche in sito sono svolte secondo un piano recante la programmazione e la relativa previsione finanziaria, che è approvato annualmente dal Comitato Ets.
3. Ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per lo svolgimento delle attività ispettive di cui al presente articolo il Comitato Ets può essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca con i quali il Ministero della transizione ecologica sottoscrive apposite convenzioni.
4. L'importo della tariffa, dovuta per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, viene comunicato preventivamente al gestore affinché provveda al relativo pagamento prima dell'effettuazione della prestazione resa dal personale a tale attività dedicato.
Articolo 7
Gestione del Sistema di registri
1. Le tariffe annuali per le attività relative alla gestione del Registro dell'Unione ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono differenziate per tipologia di conto e pari a:
i) euro 400 per i conti di deposito "operatore" e "operatore aereo";
ii) euro 700 per i conti "di scambio";
iii) euro 200 per i conti nel Registro nazionale di Kyoto;
iv) euro 500 per i verificatori;
v) euro 1000 per il conto per la consegna delle garanzie d'asta.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono versate all'atto dell'apertura del conto e successivamente tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno, a partire dall'anno 2022, secondo le modalità di cui al comma 3.
3. Il pagamento della tariffa di cui al comma 1 è effettuato mediante un versamento distinto per ogni conto, sulla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, resa disponibile dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, indicando nella causale di versamento il numero del conto rappresentato sul Registro. Le modalità del pagamento sono pubblicate sul sito web dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nella sezione del Registro italiano per l'Emission Trading.
4. In caso di mancato pagamento entro il 31 maggio, l'accesso al relativo conto è sospeso fino al pagamento della tariffa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento Ue n. 1122/2019.
Articolo 8
Valutazione progetti di riduzione dell'anidride carbonica
1. Per le attività di valutazione e di verifica di conformità di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, da svolgersi sui progetti di riduzione delle emissioni, il richiedente è tenuto al pagamento di una tariffa commisurata all'impegno in ore-uomo del personale a tali attività dedicato, ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del medesimo decreto legislativo e degli accordi di cooperazione e delle convenzioni ivi previsti.
2. L'importo della tariffa, dovuta per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, viene comunicato preventivamente al gestore affinché, provveda al relativo pagamento prima dell'effettuazione della prestazione resa dal personale a tale attività dedicato.
Articolo 9
Disposizioni finali
1. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, sono versate ad apposito capitolo n. 2592, articolo 22, dell'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica al fine di coprire le spese dell'effettivo costo del servizio reso.
Articolo 10
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema Ue-Ets".
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2021