Sentenza Corte di Cassazione 11 gennaio 2022, n. 387
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Sicurezza sul lavoro - Violazione delle norme antinfortunistiche - Lesioni colpose al lavoratore - Articolo 590, Codice penale - Responsabilità dell’Ente - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Sanzioni amministrative - Prescrizione - Produzione degli effetti interruttivi della prescrizione ex articolo 22, Dlgs 231/2001 - Contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato - Sussistenza
L'estinzione per prescrizione del reato presupposto della responsabilità dell'Ente ex Dlgs 231/2001 non si riverbera sull'illecito amministrativo della società.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione che nella sentenza 11 gennaio 2022, n. 387 ha da un lato riconosciuto l'intervenuta prescrizione del reato a carico del legale rappresentante di una azienda in Abruzzo, dall'altro ha confermato la permanenza dell'illecito amministrativo a carico dell'Ente responsabile ex Dlgs 231/2001 per il reato commesso a suo vantaggio/interesse. La vicenda ha riguardato il reato di lesioni colpose ex articolo 590, Codice penale occorse al dipendente dell'azienda a causa della assenza dei presidi antinfortunistici di legge su un macchinario, assenza che ha provocato la lesione al lavoratore.
Se, nel gioco tra interruzione della prescrizione e ripresa del decorso della stessa, il reato a carico del datore di lavoro oggetto del giudizio si è prescritto, non così l'illecito amministrativo a carico dell'Ente. Infatti ai sensi dell'articolo 22, Dlgs 231/2001 se l'interruzione della prescrizione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, come è avvenuto in questo caso, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 11 gennaio 2022, n. 387
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