Regolamento Commissione Ue 2022/90/Ue
Impianti portuali per la raccolta e il conferimento dei rifiuti delle navi ex direttiva 2019/883/Ue - Elementi dettagliati del meccanismo unionale di selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento di esecuzione 21 gennaio 2022, n. 2022/90/Ue
(Guue 24 gennaio 2022 n. L 15)
(Testo rilevante ai fini del see)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/Ue e abroga la direttiva 2000/59/Ce1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) L'effettiva applicazione dell'obbligo di conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta è fondamentale per affrontare efficacemente il problema dei rifiuti marini e di altri rifiuti immessi dalle navi nell'ambiente marino.
(2) Un unico meccanismo unionale di selezione basato sul rischio dovrebbe prevedere condizioni uniformi per la selezione delle navi da ispezionare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (Ue) 2019/883.
(3) Istituendo un meccanismo unionale di selezione basato sul rischio, le autorità competenti degli Stati membri disporranno di uno strumento di sostegno per adempiere all'impegno di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (Ue) 2019/883.
(4) Al fine di valutare il rischio che una nave non rispetti gli obblighi stabiliti dalla direttiva (Ue) 2019/883, è opportuno tenere conto di diversi parametri, che congiuntamente forniscono una chiara indicazione del rischio. Tali parametri dovrebbero essere: la non conformità o le indicazioni di non conformità ai requisiti per il conferimento di rifiuti; il periodo di tempo trascorso dall'ultima ispezione; l'esistenza di precedenti segnalazioni di non conformità da parte delle autorità portuali competenti; il porto di scalo precedente e quello successivo; l'esistenza di un'esenzione per la nave in questione e le informazioni contenute in SafeSeaNet e Thetis-Eu.
(5) Al fine di garantire condizioni uniformi per la selezione delle navi da ispezionare, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (Ue) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
1. Ai fini delle ispezioni gli Stati membri classificano le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (Ue) 2019/883 nelle seguenti categorie di livello di rischio:
a) livello di rischio 1 (rischio elevato);
b) livello di rischio 2 (rischio medio);
c) livello di rischio 3 (rischio basso);
d) livello di rischio 4 (rischio minimo).
2. Per ciascuna nave la categoria di livello di rischio è determinata sulla base dei parametri di rischio di cui alla tabella 1 dell'allegato.
3. I parametri relativi al livello di rischio di cui alla tabella 1 dell'allegato si applicano secondo la metodologia di cui ai punti da 1 a 4 dell'allegato.
Articolo 2
Nel rispettare gli impegni di ispezione di cui all'articolo 11 della direttiva (Ue) 2019/883, gli Stati membri si conformano alle seguenti prescrizioni:
a) dare priorità all'ispezione delle navi con una categoria di livello di rischio più elevata;
b) selezionare in modo casuale per l'ispezione almeno l'1 % del numero di navi da ispezionare ogni anno.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022
Allegato
Metodologia:
1. I parametri di rischio di cui alla tabella 1 devono essere utilizzati per determinare il livello di rischio di una nave.
2. A ciascun parametro di rischio di cui alla tabella 1 è assegnato un codice cromatico diverso che rappresenta un livello di rischio: rosso (elevato), arancione (medio) o giallo (basso).
3. L'assegnazione del livello di rischio a una nave sulla base degli allarmi per i parametri di rischio di cui alla tabella 1 deve basarsi sui criteri di cui alla tabella 2.
4. Al fine di applicare più allarmi attivi concomitanti per l'assegnazione dei livelli di rischio di cui alla tabella 2 si possono applicare i fattori di conversione di cui alla tabella 3.
Tabella 1
Parametri di rischio
| Numero del parametro di rischio | Livello di rischio dell'allarme (codice cromatico) | Descrizione del parametro di rischio | Criteri per attivare un allarme per il parametro di rischio | Criteri per disattivare l'allarme per il parametro di rischio |
| 1 | Arancione | Mancato rispetto degli obblighi di notifica anticipata dei rifiuti di cui all'articolo 6 della direttiva (Ue) 2019/883. | L'allarme è attivato se la notifica anticipata dei rifiuti non è stata inviata o non contiene informazioni obbligatorie. | L'allarme è calcolato per il porto A sulla base della notifica anticipata dei rifiuti inviata al porto A. L'allarme deve essere rivalutato in ogni porto. |
| 2 | Arancione | Informazioni fornite dall'operatore, dall'agente o dal comandante conformemente all'articolo 6 della direttiva (Ue) 2019/883. | L'allarme viene attivato se i controlli di validità del contenuto della notifica anticipata dei rifiuti rivelano che la nave potrebbe non essere conforme alla direttiva. | L'allarme è calcolato per il porto A sulla base della notifica anticipata dei rifiuti inviata al porto A. L'allarme deve essere rivalutato in ogni porto. |
| 3 | Arancione | Data delle ispezioni precedenti effettuate a norma dell'articolo 10 della direttiva (Ue) 2019/883. | L'allarme è attivato se nei 12 mesi precedenti la nave non è stata ispezionata a norma dell'articolo 10 della direttiva (Ue) 2019/883. Nota: l'allarme dovrebbe essere attivo solo dopo il 28 giugno 2022. | L'allarme viene disattivato in seguito alla registrazione di un'ispezione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (Ue) 2019/883. |
| 4 | Rosso | Presenza di comunicazioni delle autorità di ispezione degli impianti portuali di raccolta, delle autorità portuali o di altri organismi competenti secondo le quali la nave non ha rispettato l'articolo 7 della direttiva (Ue) 2019/883. | L'allarme viene attivato manualmente in THETIS-EU dagli ispettori degli impianti portuali di raccolta. | L'allarme viene disattivato una volta che l'ispezione si conclude (stato "Controllato") senza non conformità. |
| 5 | Arancione | Allarme per non conformità in relazione agli impianti portuali di raccolta | L'allarme viene attivato se negli ultimi 6 mesi sono state identificate non conformità della nave in relazione agli impianti portuali di raccolta, con una pertinente segnalazione in Thetis-Eu. | L'allarme viene disattivato una volta che l'ispezione si conclude (stato "Controllato") senza non conformità. |
| 6 | Arancione | Sufficiente stoccaggio dedicato | L'allarme viene attivato se lo stoccaggio dedicato a bordo non è considerato sufficiente in base ai criteri utilizzati per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b). | L'allarme è calcolato per il porto A sulla base della notifica anticipata dei rifiuti inviata al porto A. L'allarme deve essere rivalutato in ogni porto. |
| 7 | Giallo | Porto di scalo successivo | Aumenta il livello di rischio se non appartiene all'Ue o è sconosciuto. Ai fini del calcolo di questo allarme i porti situati in Islanda, Norvegia, Regno Unito (comprese l'Isola di Man, le Isole Normanne e Gibilterra) e i porti russi situati nel Mar Baltico devono essere trattati come Ue. | L'allarme è calcolato per il porto A sulla base della notifica anticipata dei rifiuti inviata al porto A. L'allarme deve essere rivalutato in ogni porto. |
| 8 | Giallo | Porto di scalo precedente | Aumenta il livello di rischio se non appartiene all'Ue. Ai fini del calcolo di questo allarme i porti situati in Islanda, Norvegia, Regno Unito (comprese l'Isola di Man, le Isole Normanne e Gibilterra) e i porti russi situati nel Mar Baltico devono essere trattati come Ue. | L'allarme è calcolato per il porto A sulla base della notifica anticipata dei rifiuti inviata al porto A. L'allarme deve essere rivalutato in ogni porto. |
| 9 | Giallo | Allarme di esenzione | L'allarme viene attivato se la nave beneficia di un'esenzione e non viene ispezionata da 12 mesi, al fine di garantire che tali navi siano incluse nelle ispezioni. | L'allarme deve essere rivalutato in ogni porto. |
| 10 | Rosso | Allarme per incidente di tipo rifiuti | L'allarme viene attivato se in un porto precedente è stato emesso in SafeSeaNet un rapporto di incidente di tipo «rifiuti» riguardante la nave. | L'allarme viene disattivato alla conclusione di un'ispezione (stato "Controllato") attestante l'assenza di non conformità o una volta che l'incidente viene disattivato in SafeSeaNet. |
Tabella 2
Assegnazione dei livelli di rischio in base al numero di input attivi
| Criteri per i livelli di rischio | |
| Livello di rischio 1 | Uno o più allarmi rossi |
| Livello di rischio 2 | Uno o più (1) allarmi arancioni |
| Livello di rischio 3 | Uno o più (1) allarmi gialli |
| Livello di rischio 4 | Nessun allarme attivo |
| (1) Fino al numero che determina l'applicazione del fattore di conversione. | |
Tabella 3
Fattori di conversione per combinare diversi parametri attivi concomitanti per l'applicazione dei livelli di rischio di cui alla tabella 2
| Fattore di conversione | |
| Tre allarmi gialli | Un allarme arancione |
| Tre allarmi arancioni | Un allarme rosso |
Note ufficiali
Gu L 151 del 7 giugno 2019, pag. 116.