Rifiuti
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2024/917/Ue

Comunicazione da parte degli Stati membri dei rifiuti accidentalmente pescati ai sensi della direttiva 2019/883/Ue sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti - Modifica del regolamento 2022/92/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 22 marzo 2024, n. 2024/917/Ue

(Guue 25 marzo 2024)

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/92 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione per i rifiuti accidentalmente pescati

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/Ue e abroga la direttiva 2000/59/Ce1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.

(2) Il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/92 della Commissione2 impone agli Stati membri di comunicare ogni anno civile i dati sul volume e sulla massa dei rifiuti accidentalmente pescati.

(3) In alcuni Stati membri sono stati istituiti regimi per fornire un finanziamento alternativo dei costi per la raccolta e la gestione a terra dei rifiuti dell'attrezzatura da pesca o dei rifiuti accidentalmente pescati. Per verificare l'efficacia di tali regimi e monitorare le modalità con cui i pescherecci contribuiscono a ridurre l'inquinamento da rifiuti nell'ambiente marino a lungo termine è sufficiente comunicare i dati sui rifiuti accidentalmente pescati una volta ogni due anni. L'obbligo di comunicazione dovrebbe pertanto essere semplificato, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'Ue: prospettive oltre il 2030"3. In futuro gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere una comunicazione per periodi di due anni civili anziché ogni anno.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (Ue) 2022/92.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

Ha adottato Il presente regolamento:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (Ue) 2022/92 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per periodi di due anni civili. Le comunicazioni sono trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine del secondo anno per il quale sono state raccolte. La prima comunicazione è trasmessa entro il 31 dicembre 2026.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Note ufficiali

1

Gu L 151 del 7.6.2019, pag. 116.

2

Regolamento di esecuzione (Ue) 2022/92 della Commissione, del 21 gennaio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati (Gu L 15 del 24.1.2022, pag. 16).

3

Com(2023) 168 final.