Sentenza Corte di Cassazione 13 gennaio 2022, n. 864
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Sentenza di condanna nei confronti dell'Ente - Confisca obbligatoria del prezzo/profitto del reato ex articolo 19 del Dlgs 231/2001 - Rapporti con la dichiarazione di fallimento intervenuta precedentemente - Autonomia del provvedimento ablatorio e della procedura concorsuale - Legittimità - Sussistenza
In caso di condanna dell'Ente ex Dlgs 231/2001, la confisca obbligatoria del prezzo/profitto del reato è ammissibile anche nell'ipotesi in cui sia precedentemente intervenuta una sentenza di dichiarazione del fallimento.
Con sentenza 864/2022 la Corte di Cassazione ha confermato l'applicabilità della confisca del prezzo o profitto del reato di cui all'articolo 19 del Dlgs 231/2001, disposta in caso di condanna dell'Ente, anche a seguito di una sentenza di dichiarazione di fallimento, senza che quest'ultima possa rappresentare un ostacolo all'adozione del provvedimento ablatorio. Differenti le finalità dei due vincoli, quello derivante dall'apertura del fallimento e quello conseguente al sequestro/confisca, e, come tali, non confliggenti. Il Collegio richiama sul punto l'assunto secondo cui essendo il provvedimento ablatorio posto a tutela dei beni su cui può essere esercitata la pretesa dello Stato in caso di condanna dell'Ente, in nessun caso, neppure nell'ipotesi di apertura di una procedura concorsuale, lo Stato può rinunciare all'apposizione del vincolo.
Nella specie, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla differente ipotesi relativa all'applicabilità del sequestro di cui all'articolo 12-bis del Dlgs 74/2000, in relazione a una condanna emessa dal Tribunale di Trapani per il reato tributario di dichiarazione infedele, in caso di antecedente dichiarazione di fallimento. Il Collegio, confermandone l'ammissibilità, ha ricordato che, per espressa previsione normativa, unico limite all'operatività del sequestro/confisca di cui all'articolo 12-bis è l'appartenenza del bene a persona estranea al reato. (IM)
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 13 gennaio 2022, n. 864
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