Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 marzo 2019, n. 9454

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Sanzione amministrativa per reato presupposto di lesioni colpose per violazione norme in materia di infortuni sul lavoro (N.d.R: articolo 590, Codice penale)  - A causa di mancanza di conformità delle attrezzature di lavoro (articolo 71, Dlgs 81/2008) - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Adozione ex post di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato presupposto - Articolo 6, Dlgs 231/2001 - Effetti - Modulazione dell'entità della sanzione amministrativa per l'Ente - Legittimità - Sussistenza

L'adozione ex post di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati può comportare una riduzione della sanzione amministrativa per l'Ente in caso di responsabilità "231" per infortuni sul lavoro.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 5 marzo 2019, n. 9454 con la quale un'impresa era stata ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 25-septies DIgs 8 giugno 2001, n. 231 in relazione al reato presupposto di lesioni colpose per violazione delle norme antinfortunistiche). Il datore di lavoro non aveva adottato idonee misure per garantire la corretta installazione e manutenzione del macchinario che aveva causato l'infortunio del dipendente. Il vantaggio per l'Ente ai fini della responsabilità "231" è stato quello della maggiore velocità di realizzazione dei manufatti prodotti.
La società ricorrente lamentava che il Giudice non aveva tenuto conto del fatto che essa aveva un modello organizzativo ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 231/2001. La Cassazione ha invece sottolineato come è emerso dai fatti che la società non possedesse un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato presupposto, mentre il fatto ex post fosse nel frattempo intervenuto un modello organizzativo idoneo è stato tenuto in conto dai Giudici di merito ai fini della modulazione della pena per l'Ente.

Corte di Cassazione

Sentenza 5 marzo 2019, n. 9454