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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 7 febbraio 2022, n. 273

Bonifica di siti contaminati - Individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento - Canone civilistico del "più probabile che non" in luogo dell'impostazione penalistica incentrata sul superamento della soglia del "ragionevole dubbio" - Sussistenza - Utilizzo di elementi indiziari - Prova in via diretta o indiretta - Legittimità - Sussistenza - Ordinanza provinciale che diffida a provvedere il responsabile dell'evento di superamento dei valori di Csc - Articolo 244, comma 2, Dlgs 152/2006 - Ordinanza emessa nei confronti di società subentrata per effetto di fusione per incorporazione alla società responsabile dell'inquinamento - Legittimità - Sussistenza - Nozione di inquinamento diffuso - Articolo 240, comma 1, lettera r, Dlgs 152/2006 - Unicamente in presenza di fonti di inquinamento diffuse e non imputabili a singola origine - Concorso nell'evento di danno - Articolo 311, comma 3, Dlgs 152/2006 - Diversità degli obblighi ripristinatori e risarcitori per distinti e separatamente individuabili danni-conseguenza - Sussistenza - Regime di responsabilità parziaria pur a fronte di un medesimo evento inquinante - Deroga all'articolo 2055 C.c. - Insussistenza

A meno che sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative dell'inquinamento di un sito, la responsabilità dei soggetti che hanno concorso allo stesso è solidale.
Solo qualora si riscontri che le varie condotte causative di danno "hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter esser rimossi con distinte azioni", precisa il Tar della Lombardia nella sentenza 273/2022, si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili è tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni.
Altrimenti, prosegue il Giudice, l'azione di ripristino non può che tradursi in una unica azione di bonifica, la quale, dal punto di vista esecutivo, non può che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili. Rimane fermo il principio secondo il quale, dal punto di vista economico, la relativa spesa dovrà poi essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità.
L'articolo 311 del Dlgs 152/2006, alla luce del quale "nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale", non deve quindi essere inteso nel senso di sancire, in deroga all'articolo 2055 C.c., il regime della responsabilità parziaria pur a fronte di un medesimo evento inquinante, bensì nel senso di riaffermare la diversità degli obblighi ripristinatori e risarcitori per distinti e separatamente individuabili danni-conseguenza. (AG)

Tar Lombardia

Sentenza 7 febbraio 2022, n. 273