Sentenza Consiglio di Stato Adunanza plenaria 22 ottobre 2019, n. 10
Bonifiche siti contaminati - Ordinanza - Articolo 244, Dlgs 152/2006 - Inquinamento risalente ad epoca antecedente a quella in cui l’istituto della bonifica è stato introdotto nell’ordinamento giuridico - Legittimità - Sussistenza - Trasmissibilità dell'obbligo in virtù di fusione per incorporazione avvenuta prima della riforma del diritto societario ex Dlgs 6/2003 - Sussistenza - Accertamento dell’illecito ambientale successivo alla fusione - Irrilevanza - Inquinamento ambientale - Evoluzione normativa - Illecito civile ai sensi dell’articolo 2043 C.c. - Introduzione dell’istituto della bonifica di siti contaminati - Articolo 17, Dlgs 22/1997 - Processo di rafforzamento della tutela del bene ambiente - Elementi comuni - Funzione "ripristinatoria-reintegratoria" - Sussistenza
La società che incorpora una società responsabile di un inquinamento risponde dello stesso anche se la fusione è avvenuta prima della riforma del diritto societario e la condotta è antecedente al "Decreto Ronchi".
È quanto stabilisce il principio di diritto affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 22 ottobre 2019, n. 10), secondo il quale "la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario (N.d.R.: ex Dlgs 6/2003), e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico (N.d.R.: ex articolo 17, Dlgs 22/1997), i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento".
L'Adunanza plenaria ha così risposto alla questione rimessale dalla Sezione IV (ordinanza 2928/2019) circa il passaggio della responsabilità di bonifica, da incorporata a incorporante, nel caso di operazioni avvenute prima che il Dlgs 6/2003 sancisse la prevalenza della natura "evolutiva-modificativa" della fusione, rispetto a quella "estintiva".
Il Giudice, sotto altro aspetto, non ha avuto dubbi neanche nell'affermare che l'inquinamento ambientale era considerato un fatto illecito civile (ex articolo 2043 C.c.) anche prima che venisse introdotta nell'ordinamento la figura della bonifica (ex Dlgs 22/1997, poi sostituito dal Dlgs 152/2006). Il "Decreto Ronchi", precisano le Sezioni Unite, si è infatti limitato ad ampliare i rimedi disponibili rispetto a un fatto che, già prima della sua entrata in vigore, era pacificamente considerato lesivo di un bene giuridicamente tutelato. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 22 ottobre 2019, n. 10
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