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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Liguria 3 marzo 2022, n. 177

Rifiuti - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Spedizioni transfrontaliere - Rifiuti costituiti da una mescolanza di cavi elettrici, plastica e materiali metallici triturati provenienti da macinazione meccanica dei Raee domestici - Esportazione - Procedura semplificata di informazione preventiva - Articolo 18, regolamento 1013/2006/Ce - Invito alla ripresa dei rifiuti ex articolo 193-bis, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Ambito di applicazione della procedura semplificata - Rifiuti elencati nell'allegato III (Lista verde) del regolamento 1013/2006/Ce - Voce GC020 ("Rottami elettronici e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi") - Applicabilità a rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici - Insussistenza - Voce GC010 ("Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe") - Applicabilità ai rifiuti con componenti in plastica - Insussistenza - Rifiuti compositi - Principi stabiliti dalla Cge nella sentenza 21 giugno 2007, causa C-259/05 - Applicabilità - Rifiuto composito composto da due elementi che, separatamente, rientrano nell'elenco verde - Automatica ricomprensione nell'elenco verde - Insussistenza

La "mescolanza" di cavi elettrici, plastica e materiali metallici prodotta dalla macinazione meccanica dei Raee domestici non può essere esportata nel rispetto dei soli obblighi di informazione preventiva.
Lo ha stabilito il Tar della Liguria (sentenza 177/2022) nel respingere il ricorso presentato contro un provvedimento di "invito alla ripresa dei rifiuti", adottato ai sensi dell'articolo 193-bis del Dlgs 152/2006 dall’Agenzia delle dogane di Genova ed avente ad oggetto un carico di Raee triturati, che erano stati destinati ad esportazione tramite (il solo) assolvimento degli obblighi di informazione preventiva.
Tale procedura semplificata, legittima solo per i rifiuti elencati nell'allegato III (Elenco verde) del regolamento 1013/2006/Ce, nel caso specifico secondo il Tar era esclusa considerato che i rifiuti in questione, in quanto provenienti da assemblaggi elettrici e stante la presenza di componenti in plastica, non rientrano nelle voci GC020 ("Rottami elettronici …") e GC010 ("Rifiuti provenienti da imballaggi elettrici …") come invece sostenuto dal ricorrente.
Il tutto in applicazione del principio sui "rifiuti compositi", riferiti al regolamento 259/1993 poi sostituito dal regolamento 1013/2006/Ce ma "tuttora validi", affermati dalla Corte di Giustizia Ue in una sentenza del 21 giugno 2007, in base al quale "il fatto che un rifiuto sia composto da due elementi che, quando sono considerati separatamente, possono costituire rifiuti compresi nella lista verde dei rifiuti, non può comportare automaticamente che tale rifiuto composito rientri nell'ambito di detta lista". (AG)

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N.d.R.: per la conferma della presente sentenza si veda la sentenza del Consiglio di Stato 22 maggio 2024, n. 4549.

Tar Liguria

Sentenza 3 marzo 2022, n. 177