Sentenza Corte di Cassazione 5 luglio 2022, n. 25633
Rifiuti - Acquisto al fine di rivendita - Rilevanza della transazione commerciale ai fini dell'esclusione dalla nozione di rifiuto ex articolo 183, Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Esportazione - Integrazione del reato di spedizione illecita di rifiuti ex articolo 259, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
La qualifica di rifiuto di un oggetto preesiste a eventuali scambi di tipo commerciale e prescinde dall'utilità conseguita dalle parti in una operazione di rivendita.
A ribadirlo la Corte di Cassazione nella sentenza 5 luglio 2022, n. 25633 che ha confermato la condanna ex articolo 259, Dlgs 152/2006 dell'imputato che in Liguria aveva effettuato una spedizione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, acquistati per essere poi esportati in Senegal. Il ricorrente evidenziava la destinazione alla rivendita di questi beni appositamente acquistati allo scopo, il che escludeva la loro configurazione come rifiuti.
Per i Supremi Giudici però l'oggetto non è rifiuto solo perché destinato alla rivendita: in altri termini la qualifica della cosa come rifiuto ex articolo 183, Dlgs 152/2006 preesiste alle sue vicende negoziali, sia per le sue caratteristiche oggettive che per le espresse classificazioni-catalogazioni operate dal Legislatore nazionale ed unionale. Se si ragionasse diversamente il commercio di rifiuti escluderebbe in radice la natura di "rifiuto" dei beni oggetto di traffico sol perché l'acquirente vi trovi una qualche utilità. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 5 luglio 2022, n. 25633
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