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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Tar Emilia Romagna 28 febbraio 2022, n. 621

Acque - Rifiuti - Disciplina dei Fanghi di depurazione ex articolo 1, Dlgs 99/1992 - Competenza regionale ex articolo 6, Dlgs 99/1992 - Regolamentazione della disciplina da parte dei Comuni - Illegittimità - Sussistenza - Potere regolamentare comunale ai sensi dell'articolo 50, Dlgs 267/2000 - Condizioni - Necessità di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o dell'ambiente - Sussistenza

È illegittimo il regolamento comunale che disciplina lo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura, essendo la disciplina ex Dlgs 99/1992 in capo allo Stato e alle Regioni.
Bocciato dal Tar Emilia Romagna con la sentenza 28 febbraio 2022, n. 621 il regolamento di un Comune che disciplinava l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, digestato e dei fanghi di depurazione, prevedendo una serie di restrizioni e sanzioni prive di riscontro nella disciplina statale e regionale. Hanno ricordato i Giudici amministrativi che lo spandimento dei fanghi da depurazione in agricoltura è disciplinato dall"articolo 6 del Dlgs 99/1992 che delega vari compiti alle Regioni (in Emilia Romagna si veda la Dgr 2773/2004). Il tutto quindi nel rispetto della competenza esclusiva ambientale statale (articolo 117, Costituzione).
L'attribuzione ex Dlgs 99/1992 alle Regioni e non ai Comuni della competenza ad individuare i limiti distanziali applicabili all'attività di spandimento dei fanghi è dovuta al fatto che il Legislatore statale vuole far sì che la materia trovi una disciplina uniforme, perlomeno, a livello regionale onde evitare che la suddetta attività (da incoraggiare in quanto volta al recupero di un rifiuto) venga ingiustificatamente ostacolata per interessi particolaristici. Inconferente poi il richiamo del Comune all"articolo 50, del Dlgs 267/2000 (T.u. Enti locali): la possibilità di intervento regolamentare comunale presuppone la necessità di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o dell'ambiente; una circostanza che non è quella del caso di specie. (FP)

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 28 febbraio 2022, n. 621