Sentenza Tar Lazio 10 marzo 2022, n. 2771
Rifiuti - Informativa antimafia ex articolo 84 del Dlgs 159/2011 - Elementi che giustificano l'emissione dell'informativa - Rinvio a giudizio per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex articolo 260 del Dlgs 152/2006 (oggi articolo 452-quaterdecies del Codice penale) - Ammissibilità - Sussistenza
Il delitto di traffico illecito di rifiuti è elemento di per sè sufficiente a giustificare l'emissione dell'informativa antimafia alla luce del connesso disvalore sociale e del relativo danno ambientale.
Con sentenza 2771/2022 il Tar Lazio torna a pronunciarsi sull'informativa antimafia di cui all'articolo 84 del Dlgs 159/2011, nella fattispecie emessa dal Prefetto della Provincia di Roma nei confronti della ricorrente e fondata sui legami con società a loro volta raggiunte da interdittiva nonché sul rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore unico in due procedimenti penali per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del Dlgs 152/2006 (oggi articolo 452-quaterdecies del Codice penale).
Nel rigettare il ricorso il Tar ribadisce l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il delitto di traffico illecito di rifiuti, quale reato "spia" del condizionamento mafioso, costituisce elemento "di per sé bastevole a giustificare l'emissione dell'informativa" perché il relativo disvalore sociale e il danno ambientale connesso rappresentano ragioni sufficienti per la valutazione dei contesti imprenditoriali nei quali si collocano, in quanto "oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso". (IM)
Tar Lazio
Sentenza 10 marzo 2022, n. 2771
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: