Sentenza Corte di Cassazione 17 ottobre 2019, n. 42544
Rifiuti - Trasporto in mancanza di autorizzazione ed accumulo di materiali in disuso su terreni altrui - Reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, lettera a) Dlgs 152/2006 - Configurabilità nei confronti di "Chiunque", indipendentemente dalla qualifica del soggetto responsabile - Sussistenza
L'attività di gestione rifiuti non autorizzata si configura indipendentemente dalla qualifica del soggetto responsabile del trasporto illecito e accumulo di materiali in disuso negli spazi altrui.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42544 del 17 ottobre 2019 in merito alla condanna del privato cittadino per il reato di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, lettera a) Dlgs 152/2006) imputabile (in base al tenore letterale della norma) a "chiunque" (dunque, impresa o meno) lo abbia commesso. Dagli atti processuali si evinceva che i materiali trasportati e raccolti dal ricorrente (scarti di ferro, neon e parti di computer) erano qualificabili come rifiuti e che nell’area adiacente alla roulotte in cui lo stesso abitava vi era una notevole quantità di materiale in disuso, tra cui lastre di vetro e pneumatici.
Per i Supremi giudici è altresì logica e razionale la motivazione con cui la Corte territoriale anconetana ha negato le circostanze attenuanti generiche e quelle comuni (riparazione del danno prima del giudizio ex articolo 62, n. 6 del C.p.): nel primo caso rileva la condotta per la quantità di materiale gestito e per la presenza di plurimi precedenti penali del ricorrente sintomatici della noncuranza delle regole di civile convivenza; nel secondo caso rileva invece il mancato completamento della bonifica, in esecuzione dell’ordinanza sindacale, prima che iniziasse il giudizio. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 17 ottobre 2019, n. 42544
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