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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 14 marzo 2022, n. 1775

Aria - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Autorizzazione unica ambientale (Aua) ex articolo 4, Dpr 59/2013 - Imposizione di limiti di emissione per la formaldeide - Riferimento al regolamento 1272/2008/Ce (Clp) - Illegittimità - Sussistenza - Applicazione diretta del regolamento Clp a settori diversi dalla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele - Esclusione - Disciplina delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex Dlgs 152/2006 - Limiti di emissione per la formaldeide ex allegato 1 alla Parte V, Dlgs 152/2006 - Applicabilità - Sussistenza

La modifica di limiti per le sostanze ex regolamento 1272/2008/Ce sulla classificazione delle sostanze pericolose (Clp) non ha effetti diretti sull'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Ad affermarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 14 marzo 2022, n. 1775. I Giudici hanno annullato il provvedimento di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale (Aua) poiché confermava l'imposizione alla società ricorrente del rispetto, nelle emissioni convogliate in atmosfera, del limite di 5 mg/Nm3 per quanto attiene al parametro formaldeide. A ricorrere al Giudice una società friulana di produzione di pannelli fibrolegnosi, truciolari e nobilitati. I limiti di emissione per la formaldeide applicati dall'Amministrazione fanno riferimento alle novità del regolamento 605/2014/Ue di modifica del regolamento Clp 1272/2008/Ce che ha modificato (dal 2016) il livello di pericolosità della formaldeide. Questo anche se la disciplina sulle emissioni in atmosfera non ha implementato tali nuovi parametri.
Per il Consiglio di Stato però il regolamento Clp è relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e può essere immediatamente cogente nel nostro ordinamento soltanto con riguardo a tale settore, mentre non può produrre effetti immediati anche in altri settori, quale è quello della disciplina delle emissioni in atmosfera (Parte V, Dlgs 152/2006) regolato da direttive Ue che vanno recepite. Inoltre il Legislatore italiano quando ha modificato il Dlgs 152/2006 sulle emissioni, prima col Dlgs 183/2017 poi col Dlgs 102/2020 non ha modificato il limite per tale sostanza (che resta mg 20/Nm3), limitandosi ad affermare con l'articolo 271, comma 7-bis, Dlgs 152/2006, "Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio". (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 14 marzo 2022, n. 1775