Sentenza Tar Toscana 15 febbraio 2023, n. 158
Aria - Autorizzazione emissioni in atmosfera - Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale (Aua) ex articolo 3, Dpr 59/2013 - Impianto medio di combustione - Rispetto dei nuovi limiti di emissione imposti dal Dlgs 183/2017 modificativo del Dlgs 152/2006 - Tempistica prevista dall'articolo 273-bis, Dlgs 152/2006 - Impianti esistenti al 2017 - Adeguamento ai nuovi limiti di emissione dal 1 gennaio 2030 - Possibilità per l'Amministrazione di imporre un adeguamento anticipato ai nuovi limiti - Sussistenza - Obbligo di fornire una congrua e adeguata motivazione - Sussistenza
La Pubblica Amministrazione può imporre a un impianto medio di combustione l'anticipo rispetto al 2030 dei nuovi limiti alle emissioni come previsto dal Dlgs 183/2017 ma deve darne congrua motivazione.
A ricordarlo il Tar Toscana nella sentenza 15 febbraio 2023, n. 158. La vicenda riguarda una azienda che attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica attraverso un impianto medio di combustione, così classificato ai sensi della direttiva 2015/2193/Ue, recepita con il Dlgs 183/2017 che ha modificato la Parte V del Dlgs 152/2006. Le modifiche al Codice ambientale hanno, tra le altre cose, implementato le disposizioni Ue sugli impianti medi di combustione ridisegnando nuovi limiti di emissione da rispettare, con tempistiche programmate di adeguamento per gli impianti esistenti.
In sede di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale (Aua) per l'impianto in oggetto, l'Amministrazione imponeva all'azienda il rispetto di più rigorosi limiti di emissione, nonostante per i medi impianti di combustione esistenti al 2017, come quello in esame, l'adeguamento ai valori limite di emissione in atmosfera è previsto solo a partire dal 1° gennaio 2030. I Giudici hanno dato ragione all'azienda: se è vero che il comma 6 dell'articolo 273-bis del Dlgs 152/2006 dà la possibilità all'Autorità competente d'imporre il detto adeguamento a valori limite già prima del 2030, occorre che la P.a. fornisca una adeguata e congrua motivazione di tale scelta, a sua volta basata su di una corretta istruttoria in ordine allo stato e alle condizioni dell'impianto. Così non è stato. (FP)
Tar Toscana
Sentenza 15 febbraio 2023, n. 158
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