Ordinanza Corte di Cassazione 16 marzo 2022, n. 8812
Sicurezza sul lavoro – Lavori di taglio e sfalcio di arbusti – Terreno impervio a rischio frane e con presenza di un dirupo nascosto da arbusti – Rischio di caduta dall'alto dei lavoratori – Violazione dell'articolo 118, secondo comma, Dlgs 81/2008 per non aver armato e consolidato il terreno - Mancata recinzione del terreno in violazione dell'articolo 109, Dlgs 81/2008 – Omessa redazione del Piano operativo di sicurezza ex articolo 96, Dlgs 81/2008 - Applicazione di sanzioni ex articolo 159, T.u. sicurezza – Sussistenza – Lavori eseguiti in assenza di un cantiere che escludono l'applicazione degli articoli 109 e 118, Dlgs 81/2008 - Insussistenza
N.d.R.: Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
In caso di lavori di sfalcio degli arbusti su un terreno impervio e nelle vicinanze di un dirupo il datore di lavoro è tenuto a consolidare il terreno e dotarlo di recinzioni, anche se non si è in presenza di un cantiere. Lo ricorda la Corte di Cassazione che con sentenza 16 marzo 2022, n. 8812 ha specificato che in materia di sicurezza del lavoro, durante lavori di taglio e di sfalcio, quando si è in presenza di un terreno con un dirupo nascosto da arbusti che potrebbe comportare la caduta dall'alto dai lavoratori la responsabilità datoriale risiede nell'obbligo di redigere il Piano operativo di sicurezza ex articolo 96, Dlgs 81/2008, di dotare il terreno di recinzione con caratteristiche volte ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni, come previsto dall'articolo 109, Dlgs 81/2008, nonché, in ragione del rischio di frane o scoscendimenti di provvedere all'armatura o al consolidamento del terreno, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, Dlgs 81/2008. A nulla è valsa la resistenza dell'imputato che sosteneva non ci fosse violazione degli articoli suddetti perché non si era in presenza o nelle vicinanze di un cantiere. Nella fattispecie in oggetto i Giudici hanno respinto il ricorso dell'imputato ligure a cui durante una visita ispettiva veniva contesta la violazione delle disposizioni previste nel T.u. sicurezza. La Corte ha ritenuto che non risultava affatto accertato che le operazioni si limitassero al solo taglio e sfalciamento di arbusti, tenuto peraltro conto che dalla sentenza impugnata risultava la presenza anche di una ruspa. (MLS)
Corte di Cassazione
Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8812
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