Sentenza Corte di Cassazione 9 maggio 2016, n. 19208
Sicurezza sul lavoro – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione ex articolo 92, Dlgs 81/2008 – Cantieri temporanei mobili ex articolo 89, Dlgs 81/2008 – Estensione posizione di garanzia ad attività posteriori a fine lavori edili – Sussistenza – Infortunio lavoratore – Responsabilità coordinatore - Sussistenza
La chiusura di un cantiere non si esaurisce con la conclusione delle opere edili, dovendo considerare ai fini della posizione di garanzia del coordinatore lavori, ogni ulteriore attività atta a completare l’opera.
La Corte di Cassazione, con sentenza 9 maggio 2016, n. 19208 ha precisato come l’articolo 89 del Dlgs 81/2008 (Tu Sicurezza) definisca il cantiere temporaneo o mobile come quel luogo in cui si effettuano lavori edili e tutte le attività connesse (manutenzione, riparazione, equipaggiamento, smantellamento etc.). Da ciò discende che la posizione di garanzia in capo al coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è confinata alla fine dei lavori edili strettamente definiti, ma si estende a tutte le attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell’opera.
Nel caso in esame, il sinistro occorso ad un lavoratore in un cantiere temporaneo molisano è da ritenersi imputabile al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, poiché anche se i lavori edili erano conclusi, era ancora in essere lo “scassero” delle forme utilizzate per i pilastri di cemento armato (il cantiere era quindi ancora in fase di ultimazione).
Corte di Cassazione
Sentenza 9 maggio 2016, n. 19208
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