Sentenza Corte di Cassazione 7 aprile 2022, n. 13199
Sicurezza sul lavoro - Valutazione dei rischi (N.d.R.: articolo 2 del Dlgs 81/2008) - Elaborazione e redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) (articolo 28 del Dlgs 81/2008) - Limiti agli atti delegabili da parte del datore di lavoro (N.d.R: articolo 17 del Dlgs 81/2008) - Delega alla redazione del Dvr - Dovere del datore di verificare adeguatezza ed efficacia del documento - Necessità - Sussistenza - Eventi infortunistici rari - Dovere del datore di prevenire la concretizzazione del rischio connesso - Presupposti - Evento noto alla scienza tecnica - Ammissibilità - Sussistenza - Infortunio del dipendente - Responsabilità del datore per violazione dell'obbligo di aggiornamento del Dvr (articolo 29 comma 3 del Dlgs 81/2008) - Reato di lesioni personali gravissime ex articolo 590 del Codice penale - Sussistenza
Il datore di lavoro che deleghi a terzi la redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) ex Dlgs 81/2008 rimane onerato dell'obbligo di verificarne la relativa adeguatezza ed efficacia.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 13199/2022, ha respinto il ricorso presentato dal vicepresidente e amministratore delegato di una società per azioni emiliana condannato per il reato di lesioni personali colpose gravissime ex articolo 590 del Codice penale commesso ai danni di una dipendente con colpa consistita nella violazione dell'articolo 29, comma 3 del Dlgs 81/2008, avendo omesso di redigere un nuovo Dvr successivamente alla verificazione di due infortuni sul lavoro dalle modalità e dinamiche uguali a quello oggetto del ricorso.
Sul punto la Corte ricorda che qualora il datore di lavoro deleghi a terzi la redazione del Dvr ciò non lo esonera dall'obbligo di verifica dell'adeguatezza ed efficacia del documento (in ossequio al disposto di cui all'articolo 17 del Dlgs 81/2008) nonché dall'obbligo di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire agli stessi adeguata e sufficiente formazione. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 7 aprile 2022, n. 13199
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