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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 marzo 2021, n. 11701

Sicurezza sul lavoro - Esercizio di fatto dei poteri direttivi - Posizione di garanzia ex articolo 299 del Dlgs 81/2008 e onere di prevenzione dei rischi - Applicazione a tutti i soggetti che di fatto assumono posizioni dirigenziali - Infortunio del lavoratore verificatosi nel corso della ristrutturazione di un capannone - Responsabilità di più soggetti (imprenditori operanti nello stesso cantiere) in cooperazione colposa fra di loro per lesioni ex articolo 590 del Codice penale - Sussistenza - Violazione degli articoli 111 e 122 del Dlgs 81/2008 - Mancata predisposizione delle misure di sicurezza atte ad evitare le cadute dall'alto (es impalcature, ponteggi, dispositivi di ancoraggio o imbracature) - Sussistenza - Eventuale presenza di delega di funzione ex articolo 16 del Dlgs 81/2008 - Non rilevanza ai fini dell'assunzione della posizione di garanzia

L'esercizio di fatto dei poteri dirigenziali svolti da più imprenditori nello stesso cantiere comporta in capo agli stessi l'onere di prevenire i rischi che grava su chi riveste una posizione di garanzia.
Così la Corte di Cassazione nella sentenza 11701 del 29 marzo 2021 in cui dichiara la responsabilità di più soggetti ex articolo 590 del Codice penale, in cooperazione colposa fra loro, per l'infortunio del lavoratore che, durante la ristrutturazione di un capannone nel Molise, non era stato dotato di adeguate misure di protezione. Come ribadito dalla Cassazione, in base al principio di effettività, ex articolo 299 del Dlgs 81/2008, chi di fatto svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto assume la posizione del garante ed è dunque tenuto agli oneri di prevenzione dei rischi. Nella specie sono state violate le disposizioni di cui agli articoli 111 e 122 del Dlgs 81/2008, non predisponendo le misure di sicurezza atte ad evitare le cadute dall'alto (es impalcature, ponteggi e imbracature). Omissioni che non possono essere superate invocando la "confusione" dei ruoli derivante dalla mancata regolazione dei rapporti fra i diversi imprenditori che nello stesso cantiere impartivano direttive ai lavoratori. Altresì, per i Supremi giudici neppure l'assenza di delega (articolo 16 del Dlgs 81/2008) esclude la posizione di garanzia anzi, nella maggior parte dei casi, la mancata designazione delle funzioni di fatto esercitate porta all'applicazione dell'articolo 299 nei confronti di chi le svolge. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 29 marzo 2021, n. 11701