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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 11 aprile 2022, n. 2702

Acque - Lombardia - Programma regionale per la protezione delle acque da inquinamento da nitrati - Articolo 92 del Dlgs 152/2006 - Dgr Lombardia 30 marzo 2020 n. XI/3001 - Linee guida protezione delle acque da nitrati nelle zone non vulnerabili - Previsione di un criterio di efficienza dell'azoto pari ad "1" uguale per tutti i fertilizzanti - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Adeguata istruttoria e supporto di dati scientifici che giustifichino la scelta - Sussistenza

Dopo la conferma della legittimità delle Linee guida nitrati della Lombardia per le zone vulnerabili ai nitrati, arriva anche la piena legittimità delle Linee guida lombarde nitrati per le zone non vulnerabili.
La sentenza del Consiglio di Stato 11 aprile 2022, n. 2702 nel riformare il Tar Lombardia 7 aprile 2021, n. 897 ha ritenuto corretto il comportamento della Regione Lombardia che nella Dgr 30 marzo 2020 n. XI/3001 recante le Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili aveva stabilito l'equiparazione dei gessi di defecazione agli altri fertilizzanti e la previsione di un criterio di efficienza dell'azoto pari a "1" uguale per tutti i fertilizzanti.
Per i Giudici amministrativi la Regione nella sua valutazione, con riguardo al coefficiente di efficienza dei gessi di defecazione, ha tenuto conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, e non si è posta in contrasto con il valore agronomicamente reale dei fertilizzanti. Non risulta, in altre parole, alcun vizio dell'atto amministrativo (manifesta illogicità e incongruità, o travisamento dei fatti o macroscopici difetti di istruttoria ovvero la mancanza di idonea motivazione) che possa condurre al suo annullamento. La sentenza segue analoga (Consiglio di Stato 28 marzo 2022, n. 2241) che aveva dichiarato la legittimità delle Linee guida nitrati per le zone vulnerabili di cui alla Dgr 2 marzo 2020, n. XI/2893.
Si segnala peraltro che la Dgr XI/3001 era stata annullata, sempre nella parte relativa al criterio di efficienza dell'azoto pari a "1" anche da Tar Lombardia 20 aprile 2021, n. 985 (confermata da Consiglio di Stato 1 marzo 2022, n. 1442) e Tar Lombardia 21 aprile 2021, n. 1025 (confermata da Consiglio di Stato 1 marzo 2022, n. 1444). (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 11 aprile 2022, n. 2702