Sentenza Consiglio di Stato 17 maggio 2022, n. 3870
Rifiuti - Riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Articoli 195 e 196, Dlgs 152/2006 - Definizione delle caratteristiche dei rifiuti da lavorare all'interno degli impianti di compostaggio - Disciplina riconducibile alla tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale - Articolo 117, comma 2, lettera s), Costituzione - Sussistenza - Allegato 1, punto 7, lettera c) della Dgr Veneto 568/2005 - Fissazione della percentuale massima di sovvallo utilizzabile dagli impianti di compostaggio dei rifiuti, al fine di ottenere ammendante compostato di qualità - Illegittimità - Sussistenza - Competenza statale esercitata con il Dm 5 febbraio 1998 (articolo 1) e il Dlgs 75/2010 (allegato 2) - Sussistenza
La definizione delle caratteristiche dei rifiuti da trattare all'interno degli impianti di compostaggio, essendo legata all'impatto che gli stessi hanno su habitat naturale e civile, spetta allo Stato.
È quanto ha affermato il Consiglio di Stato (sentenza 3870/2022) nel respingere il ricorso presentato contro la sentenza 782/2015 con la quale il Tar del Veneto ha annullato la deliberazione della Giunta regionale 568/2005, laddove fissava la percentuale massima di sovvallo utilizzabile dagli impianti di compostaggio dei rifiuti, al fine di ottenere ammendante compostato di qualità.
Secondo il CdS, ha ben agito il Giudice di primo grado escludendo che la Regione possa incidere, per finalità di tutela ambientale, sulle caratteristiche dei rifiuti da trattare negli impianti, stabilendo prescrizioni che "attengono non al 'come' gestire l'impianto (di competenza regionale), bensì a 'cosa' utilizzare nell'impianto medesimo (prerogativa statale)".
Tale tipologia di prescrizioni, sottolinea il CdS, necessita una normazione generale valevole sull'intero territorio nazionale, "non potendo l'ordinamento tollerare che le caratteristiche intrinseche di un rifiuto, ai fini del suo trattamento, possano essere diversificate a seconda della diversa convenienza, opportunità o percezione avvertita dai singoli Enti territoriali". Per quanto riguarda gli ammendanti, conclude il Giudice, tale funzione è stata esercitata dallo Stato ratione temporis con il Dm 5 febbraio 1998 e, da ultimo, con il Dlgs 75/2010 (di revisione della disciplina in materia di fertilizzanti). (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 17 maggio 2022, n. 3870
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