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Acque
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022, n. 18639

Acque - Servizio idrico integrato - Gestione in forma unitaria per Ambiti territoriali ottimali ex articolo 147, Dlgs 152/2006 - Richiesta di un Comune di mantenimento della gestione autonoma del servizio ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 - Diniego da parte dell'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale - Impugnazione della decisione - Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ex articolo 143, Rd 1775/1933 - Esclusione - Giurisdizione del Giudice amministrativo ex articolo 133, Dlgs 104/2010 - Sussistenza

La controversia sul mantenimento o meno della gestione autonoma del Servizio idrico integrato da parte di un Comune ex articolo 147, Dlgs 152/2006 compete al Giudice amministrativo non al Tribunale acque pubbliche.
A deciderlo la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili (ordinanza 9 giugno 2022, n. 18639) chiamata a regolare la Giurisdizione in una controversia tra un Comune siciliano e l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale responsabile del Servizio idrico integrato. Il Comune rivendicava la sussistenza delle caratteristiche in base alle quali (articolo 147, comma 2-bis, lettera b), Dlgs 152/2006) poteva gestire il Servizio idrico in forma autonoma anziché partecipare obbligatoriamente all'Ente dell'ambito territoriale il quale decide lui l'affidamento del Servizio idrico a un unico gestore. L'Ente di governo d'ambito negava questa possibilità con una delibera che il Comune impugnava davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, a suo avviso competente ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera a), Rd 1775/1933.
La Cassazione, investita dalla richiesta di regolamento preventivo di Giurisdizione, a Sezioni unite si è pronunciata per la competenza del Giudice amministrativo e non del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Secondo i Giudici la delibera dell'Ente di governo dell'ambito territoriale impugnata dal Comune non ha ad oggetto né l'utilizzo delle acque, né la loro regimazione, né l'esecuzione di opere incidenti sull'utilizzo o sulla regimazione delle stesse; essa riguarda l'organizzazione, e non l'esercizio, del Servizio idrico e, pertanto, non rientra nella categoria dei provvedimenti "in materia di acque pubbliche" di competenza del Tribunale speciale. (FP)

Corte di Cassazione

Ordinanza 9 giugno 2022, n. 18639