Sentenza Trga Trento 17 maggio 2022, n. 97
Appalti pubblici - Riduzione dei rifiuti di plastica nell'ambiente - Deliberazione Giunta provinciale di Trento 3 dicembre 2021, n. 2089 - Approvazione di criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di ristoro a mezzo di distributori automatici, della gestione di bar e della somministrazione di panini - Contrasto con la disciplina statale ex articolo 34, Dlgs 50/2016 - Sussistenza - Attribuzione esclusiva allo Stato della definizione di criteri ambientali minimi negli appalti - Bilanciamento uniforme tra tutela ambientale e concorrenza sul territorio nazionale - Necessità - Sussistenza - Criteri ambientali intesi come misure tecniche per l'ottenimento di una certificazione provinciale da parte della ristorazione privata per la partecipazione a eventi organizzati, patrocinati e finanziati dalla Provincia - Legittimità - Sussistenza
Sono illegittimi i criteri ambientali minimi (Cam) della Provincia di Trento per le gare degli Enti pubblici provinciali per i servizi di ristoro col fine di ridurre la produzione di plastica (specie quella monouso).
Sotto la lente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (sentenza 17 maggio 2022, n. 97) è finita la Dgp 3 dicembre 2021, n. 2089 (allegato 1, parti I e III) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 approvava i criteri ambientali minimi (Cam)"provinciali" per l'affidamento da parte degli Enti pubblici trentini, dagli Enti strumentali e dalle società partecipate, di servizi di ristoro a mezzo di distributori automatici, della gestione di bar e della somministrazione di panini. Criteri adottati in particolare per limitare l'uso della plastica (in particolare quella monouso). Una disposizione illegittima secondo i Giudici perché spetta allo Stato bilanciare in modo uniforme la tutela ambientale e la concorrenza. Le disposizioni della Provincia di Trento costituiscono una frizione con la necessità dell'uniformità delle relative regole sull'intero territorio che solo lo Stato può assicurare (vedi l'articolo 4, Dlgs 196/2021 che rimanda a futuri"Cam" nazionali sui servizi di ristorazione con o senza distributori di acqua).
Viceversa sono legittime le altre disposizioni della Dgp 3 dicembre 2021, n. 2089 (allegati 2 e 3 e allegato 1, parte II) che disciplinano le modalità per ottenere dal 1° luglio 2022 il marchio "Eco-Eventi Trentino" e il marchio "Ecoristorazione Trentino" da parte della ristorazione privata e le modalità per partecipare agli eventi organizzati, co-organizzati, patrocinati o finanziati dalla Provincia. Per i Giudici non è per nulla illogico o irragionevole che la Provincia abbia inteso utilizzare servizi di ristorazione certificati, anche al mero scopo di suscitare l'emulazione da parte del consorzio sociale oltre che contribuire a limitare la produzione di rifiuti per salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica, e abbia conseguentemente ritenuto di individuare specifiche misure ambientali quali dei criteri ambientali minimi intesi come misure tecniche ambientali in ambiti diversi dagli affidamenti. (FP)
Tar Trentino Alto Adige
Sentenza 17 maggio 2022, n. 97
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