Sentenza Corte Costituzionale 27 maggio 2020, n. 100
Appalti pubblici - Affidamento in house - Motivazione - Obbligo di indicare le ragioni del mancato ricorso al mercato - Articolo 192, Dlgs 50/2016 - Legittimità - Sussistenza - Tutela degli interessi costituzionali della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza - Sussistenza - Violazione del "gold plating - Eccesso della delega legislativa per il Dlgs 50/2016 - Articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11/2016 - Esclusione
La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del Dlgs 50/2016 (Codice appalti) che chiede alla P.A. di motivare il mancato ricorso al mercato per giustificare gli affidamenti "in house".
Così si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza 27 maggio 2020, n. 100 rigettando la richiesta di legittimità costituzionale dell'articolo 192, comma 2, Dlgs 50/2016 sollevata dal Tar Liguria nel 2018. Tale norma impone alla P.A. che vuole avvalersi dell'affidamento di un appalto "in house" per servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (pensiamo anche al servizio di gestione rifiuti), di motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato. In particolare il Tar contestava che la norma in questione violava il cosiddetto "gold plating", cioè il divieto di imporre regole eccedenti e più gravose di quelle imposte dal diritto Ue (nella specie le direttive appalti 2014/24/Ue e 2014/25/Ue). Così andava interpretato l'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11/2016 di delega a "scrivere" il Dlgs 50/2016.
Nessuna violazione del gold plating per la Corte Costituzionale. L'obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato ricorso al mercato imposto dall'articolo 192, comma 2, del Codice appalti risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza. La norma infatti, precisa la Corte non penalizza imprese e cittadini, si rivolge all'amministrazione e segue una direttrice pro concorrenza, in quanto è volta ad allargare il ricorso al mercato, "espressione di una linea restrittiva del ricorso all'affidamento diretto che è costante nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, e che costituisce la risposta all'abuso di tale istituto da parte delle Amministrazioni nazionali e locali". (FP)
Corte Costituzionale
Sentenza 27 maggio 2020, n. 100
(Gu 3 giugno 2020 n. 23)
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