Ordinanza Tar Lombardia 12 luglio 2018, n. 269
Rifiuti - Servizio di igiene ambientale - Affidamento - Modalità - Articolo 5, Dlgs 50/2016 - Affidamento in house - Natura eccezionale - Esclusione - Scelta della Amministrazione pubblica della modalità di affidamento in house - Adeguata motivazione - Sindacato del Giudice amministrativo - Limiti
L'affidamento "in house" è una delle modalità ordinarie (oltre la gara pubblica) con cui un Comune può affidare il servizio rifiuti e se la scelta è congruamente motivata essa non è sindacabile dal Giudice.
Lo ha ricordato il Tar Lombardia (ordinanza 12 luglio 2018, n. 269) che ha respinto l'istanza cautelare presentata da alcune aziende contro l'affidamento "in house" del servizio di igiene ambientale da parte di un Comune bergamasco. I Giudici hanno ricordato che ai sensi delle norme Ue in materia (direttiva 2014/24/Ue, recepita dal Dlgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici) l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica come il servizio rifiuti può essere fatto dall'Amministrazione pubblica anche con la modalità "in house", cioè affidandolo a una società a capitale pubblico sulla quale il Comune esercita un "controllo analogo" ai sensi di legge (articolo 5, Dlgs 50/2016).
Lungi dall'essere una modalità eccezionale di affidamento del servizio, l'affidamento "in house" – hanno ricordato i Giudici lombardi – è una delle modalità, insieme alla gara pubblica, con cui una Amministrazione può affidare il servizio pubblico locale di rilevanza economica. Se l'Ente offre una congrua motivazione delle ragioni dell'affidamento diretto senza gara, il Giudice amministrati o non può sindacare la scelta dell'Amministrazione, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta.
Tar Lombardia
Ordinanza 12 luglio 2018, n. 269
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