Sentenza Consiglio di Stato 30 giugno 2022, n. 5465
Valutazione d’impatto ambientale (Via) – Ampliamento di parco eolico – Spacchettamento del progetto al fine di eludere l'obbligo di Via e semplificare iter autorizzatorio e accesso agli incentivi – Archiviazione istanza – Articoli 5 e 22 del Dlgs 152/2006 – Articolo 12, Dlgs 387/2003 – Dm 10 settembre 2010, allegato IV – Impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità – Artato frazionamento – Presentazione delle istanze di progetto originale e di ampliamento in momenti diversi – Irrilevanza – Elementi indiziari o sintomatici dell'unicità della operazione imprenditoriale – Rilevanza – Necessità di valutazione unitaria dell'opera – Sussistenza
Nel caso di impianti "sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità", ai fini della valutazione di impatto ambientale rilevano non solo le dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì le dimensioni dell'opera finale.
A incidere sull'ambiente, argomenta il Consiglio di Stato nella sentenza 5465/2022, è l'opera finale – ovvero risultante dalla somma dell'opera esistente con quella nuova – nel suo complesso ed è questa, quindi, che deve essere sottoposta a valutazione ambientale.
Il Giudice ha così deciso di respingere il ricorso presentato contro una determinazione con la quale la Regione Campania ha comunicato l’archiviazione di una istanza di Via, relativa alla costruzione di un parco eolico in ampliamento di quello preesistente, ritenendo che la stessa rappresentasse uno "spacchettamento del progetto" finalizzato ad escludere la Via statale e semplificare l'iter autorizzatorio e l'accesso agli incentivi pubblici.
Secondo il CdS, né la presentazione delle istanze di autorizzazione dei due parchi eolici in momenti differenti (nel caso specifico, a distanza di sette anni), né la loro (peraltro limitata) distanza possono valere ai fini del riconoscimento dei due impianti come "distinti" quando, come nel caso esaminato, la P.a. può legittimamente trarre la conclusione di trovarsi al cospetto di un unico progetto, sulla base di elementi indiziari o sintomatici della unicità della operazione imprenditoriale (quali l'unicità dell'interlocutore con la P.a., della società autorizzata e del punto di connessione). (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 30 giugno 2022, n. 5465
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