Sentenza Tar Puglia 19 luglio 2022, n. 1238
Rifiuti - Affidamento del servizio rifiuti - Scadenza del contratto e pendenza dell'appalto per l'affidamento del servizio - Proroga temporanea del servizio a carico del gestore uscente disposta con ordinanza contingibile e urgente ex articolo 191, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Mancata attivazione tempestiva del Comune per l'affidamento del servizio al nuovo gestore - Irrilevanza
La proroga tecnica del servizio di igiene urbana scaduto in pendenza del nuovo affidamento può essere disposta dal Sindaco legittimamente con ordinanza contingibile e urgente.
A ricordarlo il Tar Puglia che con la sentenza 19 luglio 2022, n. 1238, ha ritenuto legittima l'ordinanza del Sindaco di un Comune che ai sensi dell'articolo 191, Dlgs 152/2006 ordinava al gestore uscente di proseguire il servizio rifiuti in pendenza dell'indizione della gara per l'affidamento dello stesso. Il servizio rifiuti non può essere interrotto, pena il verificarsi di una situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti. Ricorre pertanto quella condizione che legittima l'esercizio da parte del Sindaco di poteri "extra ordinem", cioè in deroga alle disposizioni delle leggi vigenti.
E questo, ricordano i Giudici amministrativi, anche nei casi in cui il Comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l'affidamento del servizio rifiuti e si sia arrivati nella situazione di cessazione del servizio col gestore uscente e mancanza di un gestore subentrante. (FP)
Tar Puglia
Sentenza 19 luglio 2022, n. 1238
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