Sentenza Tar Puglia 21 ottobre 2022, n. 1638
Rifiuti - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti (N.d.R.: articolo 202, Dlgs 152/2006) - Provvedimento di proroga “tecnica” del servizio scaduto a carico del gestore uscente nelle more dell'affidamento al nuovo gestore - Utilizzo dell'ordinanza contingibile e urgente ex articolo 191, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Imposizione al gestore uscente di un compenso inadeguato rispetto alla prestazione - Illegittimità - Sussistenza - Adeguamento del compenso per il servizio prorogato all'indice generale Istat Famiglie operai e impiegati (Foi) - Necessità - Sussistenza
È legittima l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco che proroga in capo al gestore uscente il servizio rifiuti ma il corrispettivo va adeguato all'inflazione.
Il Tar Puglia (sentenza 21 ottobre 2022, n. 1638) segue un orientamento consolidato in materia occupandosi di una ordinanza contingibile e urgente ex articolo 191, Dlgs 152/2006 emessa dal Sindaco di un Comune che ordinava al gestore uscente del servizio rifiuti la prosecuzione "tecnica" del servizio oramai scaduto in attesa dell'aggiudicazione al nuovo gestore. Nel provvedimento si disponeva la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni, anche economiche, del servizio scaduto.
In relazione al primo aspetto, i Giudici pugliesi hanno sottolineato la legittimità dell'ordinanza contingibile e urgente che proroga il servizio per fare fronte a una emergenza ambientale, non potendosi lasciare sguarnito il servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sul secondo aspetto – le condizioni economiche – il Tar ricorda come il Comune può solo imporre al privato l'erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell'impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può imporre alla società un corrispettivo per l'espletamento di quel servizio, che risulti inadeguato rispetto alla prestazione pretesa. Pertanto è illegittima l'ordinanza che non contenga anche un adeguamento del compenso all'indice Istat generale Foi (Famiglie operai e impiegati). (FP)
Tar Puglia
Sentenza 21 ottobre 2022, n. 1638
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